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26 Novembre 2022

Abilitazione farmacista. Esame semplificato: regime transitorio e laurea abilitante. Le novità in Gazzetta


È in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale sulle modalità semplificate di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di farmacista. Il processo di riforma della laurea abilitante


È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale (570/22) - datato giugno - sulle modalità semplificate di svolgimento dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di farmacista per coloro che hanno conseguito o conseguono la laurea in base all'ordinamento didattico che non fa ancora riferimento alla cosiddetta laurea abilitante. La disposizione fa parte del processo di riforma della cosiddetta laurea abilitante, che di recente ha registrato un avanzamento. Ecco cosa si prevede.

Esame semplificato e laurea abilitante: la disciplina transitoria

Il Decreto (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022) - in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione -, fa parte del processo di riforma della cosiddetta laurea abilitante - sancito con la legge 163/2021 -, finalizzato a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate - odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo -, in modo da rendere l'esame conclusivo del corso di studi universitario abilitante all'esercizio professionale e accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro. Nelle more del completamento del percorso di riforma, è stata fissata quindi la "disciplina transitoria", relativa alle modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato. Secondo quanto si prevede, "coloro che hanno conseguito o conseguono il diploma di laurea o la laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale - classe 14/S e classe LM-13 - si abilitano all'esercizio della professione di farmacista a seguito del superamento di un esame di Stato, da svolgersi con le modalità semplificate". Tale indicazione vale anche per "chi abbia conseguito o consegua all'estero un titolo di studio riconosciuto idoneo".
Nel dettaglio, "l'esame semplificato si sostanzia nello svolgimento di un'unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista". In particolare, viene fatto "riferimento ai seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia nonché tutti i servizi previsti dalla normativa vigente.
La prova è valutata con una votazione espressa in centesimi. L'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100. La commissione giudicatrice dell'esame di Stato ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall'ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della commissione, e, per l'altra metà, farmacisti designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l'ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale".
Le sessioni dell'esame di Stato implicate dal decreto, sono "relative agli anni 2022 - l'ultima effettuata risale al 17 novembre -, 2023, 2024, 2025 e 2026; sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge" sulle lauree abilitanti, "il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l'esame di Stato semplificato nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa".


Il nuovo ordinamento universitario valorizza la professione

L'ambito universitario, va ricordato, ha registrato nell'ultimo periodo importanti interventi, tra cui anche la revisione della classe di laurea in farmacia, che lo hanno ridefinito. In particolare, il decreto interministeriale di luglio (651 del 5 - 7 2022) ha declinato le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica di valutazione. Il tirocinio pratico-valutativo è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari". In particolare, "la presenza in farmacia avviene nei giorni in cui la farmacia presta servizio e con l'assistenza del tutor professionale l tirocinio può essere svolto, come detto anche per periodi non continuativi, in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno". L'acquisizione dei 30 CFU di tirocinio pratico valutativo è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
Un importante cambiamento deriva poi dal Decreto Ministeriale di Revisione del Corso di Laurea in farmacia (n. 1147 del 10.10.2022), registrato alla corte dei conti il 19 novembre, secondo cui Il farmacista è un professionista dell'area sanitaria, in grado di operare per le finalità della sanità pubblica, anche attraverso l'accompagnamento personalizzato dei pazienti. Un elemento di novità infatti è che le conoscenze e le competenze che i corsi di laurea magistrale della classe devono fornire sono stati ridefiniti in modo che siano maggiormente orientate all'acquisizione di competenze cliniche nelle materie chimiche, biologiche e mediche.

Lauree abilitanti e tirocinio pratico valutativo: il confronto con le altre professioni

In merito alle lauree abilitanti, va ricordato che il percorso ha interessato anche altre professioni regolamentate, la cui disciplina è stata definita con specifici decreti, emanati in contemporanea a quello per i farmacisti. Ma come funziona nelle altre professioni? Secondo quanto riporta il sito del Mur, per quanto riguarda odontoiatria, "i 30 crediti formativi universitari possono essere acquisiti solo con attività svolte come primo operatore, sotto il controllo diretto di un docente-tutore, presso strutture universitarie o del Servizio sanitario nazionale. A ogni credito formativo corrispondono 25 ore; di queste, almeno 20 devono essere di attività formative professionalizzanti come primo operatore, mentre le eventuali restanti 5 ore possono essere dedicate allo studio individuale o ad altre attività formative professionalizzanti. I crediti del tirocinio sono acquisiti al sesto anno di corso, con la possibilità di anticiparne il 30% del totale al quinto anno. In merito ai medici veterinari, "tirocinio è finalizzato all'acquisizione di competenze e abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea. Ognuno dei 30 crediti formativi del tirocinio è pari a 25 ore di attività: almeno 18 devono essere riservate ad attività pratiche, mentre le restanti sono di autoapprendimento. Ogni studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor, sia in ambiente accademico sia nei luoghi dove si esercita la professione. Quest'ultima parte di tirocinio può essere svolto sia in Italia sia all'estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale. La prova pratica valutativa è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante: clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici; sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito".

Francesca Giani

TAG: ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO, LAUREA, GAZZETTA UFFICIALE

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