mar42016
Abusivismo professionale, ok da Commissione Sanità a emendamento in ddl Lorenzin
In Commissione Sanità al Senato proseguono le votazioni sulle deleghe al Governo in materia di sperimentazioni, enti vigilati, sicurezza veterinaria e alimentare, ma anche disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie. Molte le novità già approvate, e tra queste la confisca dei beni mobili e immobili utilizzati per l'esercizio abusivo di professione sanitaria. Alcuni emendamenti approvati, toccano invece farmacie e farmacisti: il primo (n.5.5, prima firma
Luigi D'Ambrosio Lettieri, CoR) «esclude dall'ambito di applicazione della legge n. 4/2013, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate, le attività tipiche o riservate per legge relative alle professioni sanitarie». Un altro emendamento all'articolo 5 (5.0.2, sempre a firma di D'Ambrosio Lettieri) introduce una specifica ipotesi di reato per il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ed i farmaci dopanti, per finalità diverse dalle proprie ovvero indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».
Tre emendamenti riguardano, invece, l'articolo 8. Il numero 8.5 della relatrice
Emilia Grazia De Biasi che, nell'ambito della modifica dell'art. 102 del R.D. n. 12665/1934 finalizzata ad introdurre la compatibilità tra l'esercizio della farmacia e della professione di farmacista con quello delle altre professioni sanitarie, fatta eccezione per quelle abilitate alla prescrizione dei medicinali, chiarisce che queste ultime sono in ogni caso sempre incompatibili con l'esercizio della farmacia stessa. E sempre a firma della senatrice De Biasi, l'emendamento 8.10 prevede tra le ipotesi di sostituzione del direttore di farmacia quella del raggiungimento dell'età pensionabile: la stessa ipotesi, infatti, è già stata abrogata dall'art. 1, comma 589, della legge n. 190/2014. Infine, la Commissione ha approvato anche un emendamento (n. 8.9) a firma di
Maria Rizzotti (Fi), che estende da 6 a 48 mesi il termine entro cui chi acquista per successione la partecipazione in una società titolare di farmacia senza avere i requisiti per detenerla è tenuto a cedere la suddetta partecipazione. Come da proposta della relatrice, la presidente De Biasi (Pd), sono stati infine stralciati 18 articoli su riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute, sigarette elettroniche e sicurezza alimentare e veterinaria. Il numero degli emendamenti rimasti sul tavolo è così sceso a un centinaio.
Rossella Gemma