Diritto Sanitario
21 Dicembre 2015L'articolo 11 comma 8 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge, stabilisce che i turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. La norma introdotta dal cosiddetto decreto Salva Italia ha inciso sullo specifico tema, mentre la giurisprudenza amministrativa, analizzando la problematica degli effetti della disposizione legislativa (art. 11 c. 8 d.l. 1/12) sulla previgente regolamentazione normativa, ha contribuito a chiarire che la disciplina, da un lato richiama e fa salve nel loro complesso le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari delle farmacie e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi, dall'altro lato innova il sistema, precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole strutture, di rimanere aperte in un determinato orario e/o in un determinato turno, ma non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari e/o turni diversi. La norma, come ha anche evidenziato il Tar Toscana in altra decisione, attribuisce inoltre direttamente a ciascun esercente, titolare di farmacia, la facoltà di programmare a sua discrezione l'orario e il calendario dell'apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall'autorità; e ciò senza il bisogno dell'intermediazione di appositi provvedimenti amministrativi.
La disposizione in questione, come anche ha osservato il Consiglio di Stato, chiarisce, senza possibilità di equivoci, che i provvedimenti delle autorità locali che stabiliscono turni e orari del servizio farmaceutico non hanno altra funzione, e non producono altro effetto, che quello di precisare gli obblighi che gravano sugli esercenti - ossia di programmare il "servizio minimo garantito" all'utenza - senza incidere sulla loro libertà di prolungare il servizio a proprio piacimento. La decisione da ultimo assunta dal tribunale amministrativo toscano, ha sostanzialmente confermato i precedenti approdi, annullando i provvedimenti comunali ritenuti in contrasto con la ratio delineata dal legislatore del 2012 finalizzata a garantire corretti standard minimi di erogazione del servizio farmaceutico.
(Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net)
Per approfondire, Tar Toscana 18.12.2015 su www.dirittosanitario.net
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