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Diritto Sanitario

28 Novembre 2016

Cessione titolarità: determinazione della base imponibile per calcolare imposta di registro


L'Agenzia delle Entrate, relativamente ad un atto di trasferimento della titolarità di una farmacia, assumendo che la base imponibile dell'imposta dovesse essere calcolata sul prezzo della cessione dichiarato in atti per Euro 3.030.000,00, dal quale non dovevano essere detratte le passività anch'esse dichiarate, il cui accollo da parte della cessionaria doveva essere qualificato come parte del corrispettivo della cessione, ha emesso avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro. La Commissione Tributaria Regionale Lombardia, giudice tributario di secondo grado, con sentenza resa nel 2014, accogliendo l'appello proposto dalle contribuenti nei confronti della Agenzia delle Entrate per la riforma della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale Milano, ne ha ribaltato l'esito.

La Suprema Corte, con l'ordinanza in rassegna, ha osservato che la decisione della Commissione Tributaria è risultata in aperto contrasto con un principio affermato dalla stessa Corte di Cassazione in una pronuncia del 2008 in ordine al profilo interpretativo dell'art. 51 TUR. Per stabilire la base imponibile nella cessione di una farmacia, si deve far riferimento alla maggior somma risultante tra il corrispettivo dichiarato e il valore accertato. Nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità con cui i contraenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo per la cessione dell'azienda che, come nel caso di specie, risulta costituito dall'accollo di debiti aziendali che risulterebbero estranei all'oggetto del trasferimento apparendo debiti propri dell'imprenditore deceduto non qualificabili come "passività" cioè debiti relativi all'esercizio dell'azienda ceduta. La Cassazione ha accolto l'impugnazione formulata dalla Agenzia delle Entrate e decidendo la causa nel merito ha rigettato i ricorsi dei contribuenti.

Avv. Rodolfo Pacifico

Per approfondire Cassazione Civile ord. del 31.10.2016 su www.dirittosanitario.net

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