gen192018
Compatibilità farmacista e biologo, con Ddl lorenzin no a esercizio contemporaneo
A oggi un professionista sanitario, e in questa categoria, con l'entrata in vigore Ddl Lorenzin, di cui è attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, rientra anche il biologo, non potrà esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie. Mentre è ammessa la contemporanea iscrizione all'albo di due professioni sanitarie, come chiarito dal ministero della Salute, in quanto "se è presupposto indispensabile per l'esercizio della professione, non figura di per sé esercizio della stessa".
Così la Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi) risponde a un quesito posto da un iscritto all'albo in merito alla compatibilità tra la professione del farmacista e quella del biologo, ribadendo di aver espresso la propria contrarietà, insieme alla Federazione degli Ordini dei medici e dei veterinari, alle modifiche apportate dalla Camera, al disegno di legge. Secondo il presidente Fofi sen.
Andrea Mandelli «la riforma delle professioni rappresenta, purtroppo, un'occasione perduta per modificare una disposizione ormai risalente nel tempo e lontana dalle attuali esigenze di assistenza della popolazione». E ribadisce la «convinzione che la possibilità di cumulare l'esercizio di diverse professioni sanitarie costituisca una punto di forza per la rete di assistenza sul territorio».
Nella risposta, inoltre, è stato ricordato che nell'iter del Ddl, il testo "licenziato in prima lettura dal Senato conteneva una disposizione che modificava l'art. 102 del Tuls, consentendo il cumulo soggettivo (da parte del medesimo professionista) e oggettivo (esercizio in farmacia) delle professioni sanitarie, a eccezione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali". Tale disposizione, approvata in Senato, "durante l'esame alla Camera è stata soppressa". Viene anche sottolineato che "in base all'orientamento della giurisprudenza, l'art. 102 del Tuls deve intendersi riferito al solo "cumulo soggettivo", con contestuale divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona. Per altro di recente, anche il Tar Lombardia ha ribadito il divieto di cumulo soggettivo delle professioni sanitarie ai sensi l'art. 102 del Tuls"
A oggi, conclude la risposta della Fofi, "dunque, un professionista sanitario (e dunque, con l'entrata in vigore del ddl Lorenzin, anche il biologo) non potrà esercitare contemporaneamente più professioni sanitarie".(
SZ)