gen152015
Comuni e pianta organica, conflitto d'interessi al vaglio della Consulta
Resta incerto l'esito della vertenza sulla costituzionalità dell'affidamento ai Comuni, titolari di farmacie o aspiranti tali, del potere di localizzare le sedi farmaceutiche sul territorio (art. 11 Decreto Monti), che sarà discussa il prossimo 10 febbraio dalla Corte Costituzionale, ma in ogni caso sarà di grande interesse. A esprimersi in merito è l'avvocato
Francesco Cavallaro, dello Studio Cavallaro, Duchi e Lombardo di Milano e Roma curatore dell'
Osservatorio Iusfarma, che sottolinea come la decisione della Corte Costituzionale «condizionerà pesantemente l'interpretazione del "decreto Monti" e le decisioni dei giudici amministrativi nell'ambito del rilevante contenzioso che è attualmente pendente». L'incertezza, secondo l'esperto, è dovuta ai diversi orientamenti giuridici finora emersi sull'ipotesi di conflitto di interessi aperta dalla norma inserita nel Decreto che dà ai Comuni, e non più alle Regioni, la competenza sulla revisione della pianta organica delle farmacie. Diversi Tar, ricorda l'esperto, hanno preso in esame il tema, «ma solo il Tar per il Veneto (ordinanza del 17 maggio 2013) l'ha trasmessa alla Corte Costituzionale» affermando che "non si ha solo una disciplina inidonea ad assicurare un esercizio imparziale del potere regolatorio di zonizzazione, ma un vero e proprio conflitto d'interessi". Il Tar Veneto ha ipotizzato un contrasto "con l'art. 118 primo comma della Costituzione (principio di sussidiarietà verticale), perché la possibilità che il comune gestisca farmacie all'atto dell'esercizio del potere regolatorio (...) evidenzia che il livello comunale non è il livello di competenza adeguato all'esercizio del potere di zonizzazione delle farmacie". Inoltre, aggiunge Cavallaro, «se la materia del servizio farmaceutico attiene al diritto alla salute, e rientra perciò nella competenza legislativa delle regioni - fatta unicamente eccezione per i cosiddetti principi fondamentali - la legge statale che ha attribuito ai comuni il potere regolatorio in questione, sarebbe incostituzionale anche per avere invaso le competenze regionali». La Consulta, tuttavia, nella sentenza n. 255 del 23 ottobre 2013, aveva indicato come "principi fondamentali, la determinazione del livello di governo competente alla individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche, la individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi per l'assegnazione delle sedi, la definizione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nel commercio dei farmaci". E aveva sottolineato che la scelta del legislatore risponde a due esigenze: "assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività" e "assegnare l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche e la funzione di revisione della pianta organica e il potere sostitutivo a enti diversi". In definitiva, conclude l'avvocato Cavallaro, «secondo il Tar per il Veneto il fatto che i comuni siano o possano divenire titolari di farmacie, ponendosi in conflitto di interessi, esclude l'applicabilità dell'art. 118; la Corte Costituzionale si è invece orientata diversamente, ma non ha preso in considerazione il conflitto di interessi evidenziato dal Tar. L'esito della vertenza appare dunque incerto».
Simona Zazzetta