ott182017
Concorrenza, con nuova legge farmacia resta nel patrimonio familiare
La soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società, di persone o di capitale, che gestiscono le farmacie, per quanto opportunamente criticata, potrebbe offrire soluzioni per consentire la conservazione della farmacia nel patrimonio familiare garantendo il subentro generazionale nella conduzione della farmacia di famiglia da parte dei soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge. La lettura della nuova formulazione del comma 2 e del comma 3 arriva da
Silvia Cosmo, avvocato dello studio legale di Milano Cavallaro, Duchi, Lombardo
Osservatorio Iusfarma, che sottolinea come nel comma 3 venga precisato che «la direzione della farmacia gestita dalla società dovrà essere affidata ad "un" farmacista in possesso dell'idoneità». E chiarisce: «In buona sostanza, la società di gestione della farmacia potrà essere composta da soggetti che non sono farmacisti iscritti all'albo e neppure idonei purché la direzione della stessa sia affidata a un farmacista che, invece, sia in possesso dei predetti requisiti. Ebbene, la norma così modificata consentirà di superare alcune delle criticità che hanno da sempre impegnato gli addetti ai lavori per garantire il subentro generazionale nella conduzione della farmacia di famiglia da parte dei soggetti privi dei requisiti richiesti dalla legge. Mi riferisco» precisa l'avvocato «all'impossibilità del trasferimento della farmacia dal titolare al figlio non farmacista o ai problemi relativi alla coesistenza di figli farmacisti e non farmacisti ed alla inevitabile cessione dell'azienda a quello "titolato", con le ovvie difficoltà nel garantire una eguale partecipazione alla divisione dei beni familiari in favore di quello non farmacista». Ma l'avvocato chiama in causa anche altre casistiche come la premorienza del titolare o del socio in presenza di eredi che per età o diverse scelte di vita, non avrebbero i requisiti per subentrare nell'esercizio della farmacia. Negli anni passati, ricorda il legale, le normative hanno via via ristretto i termini per consentire di mantenere la farmacia nel patrimonio familiare e si ricorreva a «soluzioni contrattuali di natura fiduciaria che non sempre hanno risposto alle aspettative "emotive" dei firmatari», patti condizionati al ri-trasferimento della farmacia, il ricorso al trust, ad intestazioni fiduciarie di varia tipologia o all'uso falsato del contratto di associazione in partecipazione.
La nuova normativa, conclude l'avvocato, che sopprime «i requisiti di natura soggettiva dei soci, invece richiesti per la direzione tecnica riservata a un farmacista idoneo, consente a coloro che ne sono privi - siano essi figli, coniugi o nipoti o in generale eredi non farmacisti - di ricorrere allo strumento della società in nome collettivo (s.n.c.), in accomandita semplice (s.a.s) oppure ancora della società a responsabilità limitata (s.r.l.) o per azioni (s.p.a.) per conservare l'azienda di famiglia altrimenti destinata ad uscire dal patrimonio».
Simona Zazzetta