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Politica e Sanità

18 Dicembre 2018

Concorrenza e sanzioni su incompatibilità, la denuncia: solo i farmacisti colpiti


Permangono le molte criticità della legge Concorrenza, ma su tutte un tema particolarmente delicato è quello delle incompatibilità che, «per come sono state scritte e soprattutto interpretate, si prestano ad essere aggirate utilizzando lo strumento giuridico dell'interposizione di una società che "sostituisca" il socio persona fisica». Ma c'è anche un'altra «falla»: in caso di violazione, è prevista la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo inferiore ad un anno. Una sanzione, però, priva di efficacia per chi non è farmacista o per le società, con la conseguenza che la norma risulta essere ancora più facilmente aggirabile. L'allarme è stato lanciato nel corso del convengo "Chi può essere titolare di farmacia" organizzato dallo Studio Luce di Modena ed è stato sottoscritto da esperti del settore, quali Maurizio Cini, Professore ordinario dipartimento di Farmacia e Biotecnologie di Bologna, Antonino Morello, avvocato, Stefano De Carli e Pier Giorgio Cecchini, commercialisti dello Studio Luce.

A essere evidenziato è che «il quadro normativo e interpretativo mette in estrema difficoltaÌ non solo tutti gli operatori del settore ma anche i soggetti non farmacisti che per i più svariati motivi, siano essi di tipo familiare o semplicemente economico, si vogliono avvicinare al mondo della farmacia». Una prima critica è riconducibile all'«indeterminatezza della norma». Come sostengono gli studiosi nella Relazione conclusiva, «l'inciso "per quanto compatibili" contenuto nell' articolo 7, comma 2, terzo periodo, della Legge Concorrenza può portare alle interpretazioni più disparate, da quelle estremamente restrittive, quale quella del Consiglio di Stato, a quelle più liberali, come quella della implicita abrogazione di tutte le incompatibilità riferite alle società e alla limitazione delle stesse per quanto attiene le persone fisiche».

Un'altra problematica rilevata è che resta «sostanzialmente invariato l'apparato normativo sulle incompatibilità previsto dalla legislazione ante legge 124, che già era irragionevole nello scenario precedente. Basti pensare al fatto che il farmacista titolare individuale, che possiede l'intera proprietà della azienda e ricopre anche la figura del direttore della farmacia, potrebbe teoricamente essere dipendente di altra azienda o farmacia individuale». La normativa prevede soltanto che il "titolare di una farmacia e il direttore responsabile non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, neì esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali (legge 475/1968, articolo 13)". Al contrario, «la semplice detenzione di una quota minimale di una società-titolare comporta tutte le incompatibilità dell'articolo 8 della legge 362».
Ma è soprattutto il tema della «iniquità delle disposizioni sanzionatorie» che mette in luce le criticità: «l'articolo 8 comma 3) della Legge 362 non eÌ stato toccato dalla legge 124 e continua a prevedere che "la violazione delle disposizioni di comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo inferiore ad un anno. Se eÌ sospeso il socio che eÌ direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società eÌ affidata ad altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci eÌ interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci". È evidente che dopo l'agosto 2017 la sanzione della sospensione resti priva di efficacia per tutti i soci, persone fisiche e società, che non sono farmacisti. In questo modo, si verifica l'effetto iniquo per cui i farmacisti, che dovrebbero ragionevolmente essere in posizione privilegiata rispetto ad altri soggetti, sono invece gli unici ad essere veramente colpiti da provvedimenti restrittivi».
L'analisi è molto articolata e gli aspetti su cui gli esperti puntano il dito sono diversi. Ma c'è un punto: «le incompatibilità, per come sono state scritte e soprattutto interpretate, si prestano ad essere aggirate utilizzando lo strumento giuridico dell'interposizione di una società che "sostituisca" il socio persona fisica, facendo cosiÌ cadere tutte le limitazioni legate alla occupazione, oppure, appunto, sfruttando la falla dell'apparato sanzionatorio nel caso in cui venga coinvolto un socio non farmacista. Non può accettarsi che a fronte della incontrovertibile volontà del legislatore di aprire il settore anche a chi apporta o vuole gestire farmacia senza la necessitaÌ della laurea ed idoneità, tale facoltà venga di fatto concessa solo a soggetti che possano permettersi apparati societari di una certa consistenza e vengano invece limitate le possibilità di sistemazioni in realtà più limitate come ad esempio all'interno del nucleo familiare o di aggregazioni non riconducibili alle ordinarie società di investimento».

Da qui «l'invito alle istituzioni del settore ad adoperarsi perché venga fatta chiarezza con un nuovo testo organico che recepisca e coordini le varie disposizioni normative che si sono succedute negli anni e che rispecchi la reale volontà del legislatore». E, aggiungono, «qualora fosse ripresentata la proposta in sede parlamentare dell'obbligo della partecipazione di almeno il 51% di farmacisti nelle compagini societarie titolari, al momento stralciata dalla manovra finanziaria 2019, l'innovazione costituirebbe una sorta di controrivoluzione delle modifiche apportate dalla legge 124 e comporterebbe ulteriori riflessioni sia in tema di incompatibilità che in tema successorio».


Francesca Giani

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