Sanità

dic62014

Concorso, Cini: commissioni in regola, solo l'Umbria è ancora difforme

Concorso, Cini: commissioni in regola, solo l'Umbria è ancora difforme

L'articolo pubblicato su Farmacista33 del 4 dicembre, scorso rende noto che in Umbria parte la valutazione dei titoli per il concorso straordinario, ma va segnalato che perdura l'irregolarità nella composizione della commissione giudicatrice.
Secondo la disciplina concorsuale nazionale, cui fa riferimento l'art. 11 del decreto "Cresci Italia" e il bando della regione Umbria (art. 7), prevede che tra i componenti della commissione vi sia "un professore universitario ordinario o associato con un'anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame". Quali sono allora le materie d'esame? Lo dichiara l'art. 7 del DPCM 298/94 al comma 1: la prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.
Le materie d'esame, modificate nel 2011, sono riconducibili solo ai seguenti settori scientifico-disciplinari, consultabili sul sito del Miur (ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca): Bio/14 (Farmacologia), Chim/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo), Chim/08 (Chimica Farmaceutica).
La normativa posta in essere prevede che ci si debba attenere a tale norma per la formazione della commissione, attingendo quindi il docente universitario da qualunque sede universitaria dove siano in servizio docenti appartenenti ai tre settori disciplinari. E questo è giusto perché, proprio per la valutazione dei titoli, occorrono esperti universitari dei settori professionali i quali, in molti casi, questi titoli hanno rilasciato. Ebbene con delibera n. 340 del 15 aprile 2013 la Giunta Regionale nominava la commissione esaminatrice della quale faceva parte, come professore universitario, il Prof. Massimo Curini, ordinario di Chimica Organica (settore scientifico disciplinare Chim/06 - Chimica Organica). Tale nomina risultava pertanto difforme da quanto previsto dal bando stesso.
Appena la composizione della commissione è stata resa pubblica, molto tempo dopo la delibera di nomina, veniva segnalata tale difformità mediante una comunicazione Pec, in data 11 febbraio 2014, indirizzata al responsabile della Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza, ricevendo risposta solamente in data 30 aprile 2014 con la quale veniva comunicato che, su parere del Servizio Attività Legislativa e Segreteria della Giunta regionale, la composizione della commissione doveva ritenersi legittima in quanto, solo nel concorso con prova attitudinale, la presenza del professore con anzianità di cinque anni "appare requisito insuperabile per la formulazione delle domande e per la correzione delle relative risposte". Nulla di più errato in quanto la presenza del docente universitario si rende necessaria, anche nel concorso per soli titoli, al fine della valutazione degli stessi. È vero invece, contrariamente a quanto affermato, che nella predisposizione dei quesiti e nella loro correzione il professore universitario non ha ruolo alcuno, dato che le domande sono state approvate con decreto ministeriale che, per ogni domanda a risposta multipla, prevede quella esatta non consentendo così alla commissione alcuna discrezionalità nella correzione.
A riprova della esattezza di quanto affermato, sembra doveroso ricordare che tutte le regioni, con esclusione della Toscana e delle Marche che con proprie leggi regionali hanno escluso dalla composizione della commissione il docente universitario, hanno nominato un docente in possesso di requisiti conformi alla disciplina concorsuale, mentre la sola regione Basilicata, che in un primo tempo era caduta nella medesima difformità, ha prontamente provveduto a rimediare a seguito di richiesta trasmessa nei modi e nella forma utilizzati per la regione Umbria.
Viene da chiedersi quindi come possa "partire" la valutazione dei titoli dei candidati, nonostante la ormai pubblica notorietà della illegalità della commissione.

Maurizio Cini
Docente Università degli studi Bologna



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