apr72016
Concorso e contitolarità: Tar Bologna respinge i ricorsi. Ricorrenti: si va al Consiglio di Stato
Il Tar Emilia-Romagna ha respinto le 7 istanze cautelari con le quali era stata richiesta la sospensione della delibera di Giunta regionale (n. 2083/2015) secondo la quale la titolarità delle farmacie, assegnate con il concorso straordinario, andrebbe conferita ai componenti il "pro quota" o "pro indiviso" tra loro. È quanto fa sapere la Regione in un nota di aggiornamento sull'iter concorsuale, in cui precisa: «Entro il mese di aprile si procederà pertanto all'adozione dell'atto di assegnazione delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori dopo il primo interpello delle sedi farmaceutiche accettate dai vincitori dopo il primo interpello». Secondo il Collegio giudicante, si legge nell'ordinanza, non c'è «un'effettiva situazione di gravità irreparabile del pregiudizio e il ricorso non appare fondato nel merito».
Stando, però, a quanto già sottolineano gli avvocati difensori, la questione sono terminerebbe qui: «Seguirà entro breve tempo una decisione sul piano cautelare del Consiglio di Stato (adito contro l'ordinanza del Tar Emilia)» scrive l'avvocato
Gustavo Bacigalupo in un nota e auspica un «parere del massimo organo di giustizia amministrativa all'interno del procedimento decisorio di un ricorso straordinario già proposto al Capo dello Stato». Alla base dell'ordinanza, secondo l'avvocato
Paolo Leopardi, ci sarebbe l'intento di «evitare la doppia assegnazione» che però, sottolinea «sarebbe stata solo una conseguenza evitabile come altri meccanismi, come sta avvenendo in altre regioni».
Di fatto, come ha spiegato Leopardi in un'intervista, si verrà a creare una difformità sul territorio nel rilasciare la titolarità delle nuove farmacie assegnate ai vincitori in forma associata: in Emilia Romagna l'autorizzazione sarà rilasciata ai singoli farmacisti "pro quota", nelle altre regioni alle neo costituite società tra i farmacisti vincitori. Il fulcro della tesi sostenuta dalla delibera regionale, e rinforzata nelle «memorie difensive della Regione», spiega Bacigalupo, che ne ripercorre alcuni passaggi, sarebbe «l'applicazione dell'art. 112 del Testo unico delle leggi sanitarie anche ai vincitori in forma associata nonostante siano espressamente destinate a titolari in forma individuale», in particolare del terzo comma «che sancisce la decadenza di diritto dalla titolarità della prima farmacia nel caso in cui il titolare ne acquisisca una seconda per concorso senza rinunciarvi entro 10 gg. dall'assegnazione».
Simona Zazzetta