Concorso e ruralità, CdS: 35 punti tetto per ordinario. L’avvocato: atteso verdetto su straordinario
Il sistema su cui si fonda il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche è quello di valorizzare l'esperienza professionale, ma entro limiti determinati. Per questo, la maggiorazione del 40% per il servizio prestato in farmacie rurali non può superare il punteggio massimo dei 35 punti per l'attività professionale svolta. A dirlo, in sintesi, è il Consiglio di Stato a proposito del concorso ordinario in Campania, con la sentenza, resa pubblica giovedì, con cui ha ribaltato non solo la deliberazione del Tar Campania, confermando la legittimità di bando e graduatoria, ma anche la sentenza dello stesso Consiglio di Stato del 2015 - che riguardava il concorso ordinario in Sardegna sempre del 2009 e proveniente dalla stessa sezione (III) - da cui è nato il contenzioso che si è esteso anche al concorso straordinario. Una sentenza che va nel solco di altre prese di posizione sul tema, dalla legge Lorenzin - in cui è stata data una interpretazione delle norme - alla sentenza del Cga della Sicilia di dicembre. Intanto, per quanto riguarda il concorso straordinario, è atteso un ulteriore intervento del consiglio di stato che potrebbe arrivare a breve. A ogni modo, si legge nel documento, «le conclusioni alle quali era pervenuto il Consiglio di stato nel 2015 non sono condivisibili». Al contrario di quanto si è ritenuto nel 2015, non esiste infatti «alcun evidente contrasto tra la norma del 1968 (legge 221) e quella del 1991 (362)», che invece «si integrano». Vale a dire che «la maggiorazione premiale si applica sommandosi ai punti attribuiti al concorrente per l'esperienza professionale, nell'ambito della quale va ascritta anche l'anzianità di servizio svolto presso una farmacia rurale, ferma restando che la somma dei due punteggi non può superare il totale di 35. Il combinato disposto delle due leggi, lungi dal vanificare l'intento del legislatore di attribuire un premio al farmacista che ha lavorato in sedi disagiate, quelle rurali, conferma il sistema su cui si fonda il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, che è certamente quello di valorizzare l'esperienza professionale, ma entro limiti determinati». D'altra parte, «a queste conclusioni è di recente pervenuto anche il Cga (sentenza n. 546 del dicembre '17)». Il collegio rileva poi che «una diversa conclusione comporterebbe che il requisito dell'esercizio professionale in sede rurale verrebbe ad assumere natura di criterio selettivo quasi dirimente anche detrimento di altri criteri».
«La sentenza» è il commento Antonia De Lisio, avvocato che ha seguito la vicenda «rasserena centinaia di aspiranti in Campania alla titolarità di farmacia per merito, all'esito del concorso svolto per titoli ed esami. In Campania sulla base della graduatoria, stilata attribuendo il punteggio per la maggiorazione ai rurali contenuta entro il limite dei 35 punti, erano già state assegnate, nei due interpelli effettuati, quasi cento farmacie. Un buon numero di esse anche già aperte, con cospicui investimenti degli assegnatari. Un'eventuale conferma della sentenza del Tar Campania, che aveva invece ritenuto superabile il tetto dei 35 punti, avrebbe travolto la graduatoria. Il giudizio si presentava particolarmente delicato proprio per la sentenza del Consiglio di Stato (n. 5667/2015) sulla Regione Sardegna. Ma con la recente sentenza, il supremo collegio ha ribaltato la precedente decisione ed ha definitivamente statuito che ai rurali spetta la maggiorazione massima di 6,5 punti, in ogni caso non oltre i 35 riservati al servizio. Analoga querelle insorta per i concorsi straordinari eÌ stata risolta dal legislatore che nel recente Ddl Lorenzin ha reso autentica interpretazione nel senso che il punteggio massimo della maggiorazione prevista per i rurali non può in ogni caso travalicare il limite dei 35 punti riservati al servizio. Per i partecipanti al concorso straordinario, già svolto in tutto il Paese tranne la Campania, e per il quale sono state assegnate centinaia di nuove farmacie, si affaccia ora un diverso, ma più delicato problema. Come eÌ noto era possibile partecipare al concorso in due diverse regioni, senza che ciò costituisse il presupposto per ottenere la sede in entrambe le regioni. Tutte le regioni si sono uniformate alla impossibilitaÌ di consentire la doppia assegnazione, anche in linea con recenti pronunce del TAR Bari e del Tar Bologna. La Lombardia, invece, con una singolare decisione, sta procedendo alla doppia assegnazione, circostanza che certamente non mancherà di produrre numeroso contenzioso».
Francesca Giani
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