lug232019
Concorso farmacie, Tar: somma titoli non discrimina candidati singoli
La sommatoria dei titoli prevista dal Decreto Legge 1/2012 in materia di concorsi per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche non ha un effetto discriminatorio in caso di candidati singoli
Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, veniva chiesto tra l'altro l'annullamento degli atti di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio, unitamente alla determinazione regionale recante l'approvazione del bando di concorso e dell'allegato elenco delle sedi farmaceutiche messe a concorso in quanto ritenuti preclusivi della partecipazione e collocazione in posizione utile nella graduatoria a concorrenti partecipanti in forma singola.
Si contestava anche l'incostituzionalità dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni rispetto agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto il bando di concorso interpretato nel senso di prevedere la sommatoria dei punteggi e subpunteggi di ciascun partecipante associato sino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile ai sensi del d.P.C.M. n. 298 del 1994, si sarebbe posto in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., determinando una differenziazione tra farmacisti del tutto arbitraria ed irragionevole ancorata alla sola circostanza della partecipazione in forma singola o associata.
Nessun effetto discriminatorio escludente
Il TAR respingeva il ricorso e il ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato. Ha osservato il Collegio che la sommatoria dei titoli, prevista dall'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, non ha avuto alcun effetto discriminatorio escludente nei confronti dei farmacisti che hanno concorso in forma singola e non associata al concorso, poiché, se è vero che il meccanismo del concorso straordinario intende favorire l'accesso alle sedi da parte dei farmacisti che, da soli, non vanterebbero un punteggio elevato, è pur vero che esso non ha effetto espulsivo nei confronti di quelli che, pur singolarmente, vantino però titoli rilevanti, tanto che il 2,87% dei concorrenti in forma singola è riuscito a collocarsi utilmente in graduatoria.
Sebbene si tratti di una percentuale esigua è ben evidente che la stessa
ratio dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 mira ad incentivare l'aggregazione dei farmacisti con minore esperienza - o, se così si vuol dire, "più giovani" - per consentire loro di conseguire in forma associata l'assegnazione di una sede farmaceutica, ciò che non potrebbero mai o difficilmente conseguire isolatamente in un concorso ordinario, senza però escludere del tutto i farmacisti che intendano partecipare al concorso straordinario in forma singola, ai quali non è precluso il conseguimento delle sedi seppure sulla base di una logica, indubbiamente, assai più competitiva di quella "ordinaria".
Da queste considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità prospettate dall'appellante in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. poiché la
ratio dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, intesa ad aprire il "mercato" delle sedi farmaceutiche alla gestione di soggetti che, singolarmente e in via ordinaria, difficilmente potrebbero accedervi, non estromette i farmacisti dotati, singolarmente, di maggiore esperienza, che non solo, possono scegliere di partecipare anche essi al concorso straordinario in forma associata, cumulando i titoli, ma possono comunque concorrere all'assegnazione delle sedi in via ordinaria, secondo le norme generali dell'ordinamento generale farmaceutico.
avvocato
Rodolfo Pacifico -
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