Sanità

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Concorso, maggiorazione rurali e co-titolarità: due ostacoli alla conclusione

Concorso, maggiorazione rurali e co-titolarità: due ostacoli alla conclusione
Il pronunciamento del Consiglio di Stato sulla maggiorazione per esercizio in farmacia rurale e la delibera della Regione Emilia-Romagna sull'intestazione delle sedi nelle forme associate, getta un'ombra sulla conclusione delle procedure del concorso. È quanto spiega a Farmacista33 Maurizio Cini, presidente Asfi (Associazione scientifica farmacisti italiani) che afferma che per fare chiarezza sui due temi, materia del "Cresci Italia", servirebbe una «proposta di legge di interpretazione autentica». La sentenza del Consiglio di Stato n. 5667 del 14 dicembre scorso sta agitando molti dei concorrenti con la sola esclusione di quelli che le farmacie vinte le hanno già aperte. In Piemonte e in Toscana infatti alcune farmacie hanno alzato la saracinesca e, credo, che scarso sia l'interesse a tentare di ottenere una sede migliore in virtù del pronunciamento del Consiglio di Stato.

A tutti è noto che l'Organo supremo della giustizia amministrativa, annullando una sentenza del Tar Sardegna del 2009, relativa a un concorso ordinario, ha affermato che la maggiorazione per esercizio in farmacia rurale per almeno cinque anni, e di cui all'art. 9 legge 221/68, deve essere sommano, e non compreso, al limite massimo di 35 punti per l'esercizio professionale, portando così il punteggio fino a 41,5. Una delle considerazioni della sentenza è fondamentalmente errata. Riguarda l'affermazione che, incorporando nel massimo di 35 punti anche la maggiorazione si verrebbero a favorire i concorrenti più giovani a scapito dei più anziani. Probabilmente non è stato compresa la volontà del legislatore di allora che intendeva favorire proprio i più giovani i quali, dopo essersi sacrificati in una zona rurale, avrebbero potuto aspirare ad una sede migliore presentandosi ad un concorso con un punteggio maggiore. Cosa fare a questo punto? Si chiedono molti partecipanti al concorso straordinario nelle regioni in cui la graduatoria non è stata pubblicata o, pubblicata, sono ancora aperti i termini per impugnarla. In alcune regioni i criteri stabiliti dalla commissione hanno previsto il non superamento del limite dei 35 punti anche in presenza del diritto alla maggiorazione, come nel Lazio, mentre in altre no.

Nelle prime, qualora i criteri non siano stati impugnati, difficilmente un ricorso potrà essere accolto. Nelle seconde, in assenza di una esplicita previsione resa nota ai concorrenti, l'eventuale ricorso potrebbe trovare un ostacolo nel fatto che il punteggio, troncato in automatico dalla piattaforma informatica a 35, dovrebbe fare affidamento sul principio del "soccorso", in base al quale l'amministrazione interviene per colmare le lacune (in questo caso della piattaforma) presenti nei documenti in proprio possesso. Degna della massima attenzione è la delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna del 14 dicembre 2015 con la quale si afferma che l'intestazione delle sedi avverrà, per i concorrenti in forma associata, "pro indiviso" e non ad una società appositamente costituita. Si tratta di una decisione decisamente inaspettata in quanto tutte le altre regioni concordano, come sembra, sull'intestazione ai soggetti previsti dall'art. 7 della legge 362/91: persone fisiche, società di persone, società cooperative a responsabilità limitata. Di fatto la regione con la delibera viene a introdurre un nuovo soggetto in aggiunta a quelli previsti dalla legge e cioè la "persona fisica plurima" quale titolare dell'autorizzazione, dimenticando che la farmacia è anche impresa e risponde ad esigenze di carattere imprenditoriale, fiscale e successorio. È proprio quest'ultimo aspetto che preoccupa maggiormente, per la messa in discussione di fondamentali diritti civili degli eredi che, nel caso della premorienza (art. 11 legge 27/2012, comma 7) non sapranno come esigere dai superstiti i diritti derivanti anche dagli investimenti del dante causa.

Si tratterebbe dell'unico caso in cui un'autorizzazione viene rilasciata ad un soggetto giuridicamente inesistente i cui partecipanti risulterebbero privi dei diritti tipici dei rapporti societari. In entrambi i casi la materia è prevista dalla legge nota come "Cresci Italia", fortemente voluta da un governo, forse mal consigliato e con intenti più negativi verso qualcuno che positivi verso gli apparenti beneficiari. Per porre rimedio alle incertezze sopra denunciate l'unica maniera sarebbe una proposta di legge di interpretazione autentica, avanzata dal governo ora in carica, che facesse chiarezza sulla maggiorazione ai rurali e sul soggetto cui deve essere intestata la farmacia vinta in forma associata, risolvendo dignitosamente un brutto capitolo della farmacia italiana. L'occasione, a portata di mano, potrebbe essere costituita dalla legge di conversione in legge del D.L. "Milleproproghe" 2015.

Maurizio Cini
Presidente Asfi
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