gen222019
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione ai sensi dell'art. 11 della L. 27/2012
Errori formali nella indicazione dei titoli. Non può essere utilmente invocato il cosiddetto soccorso istruttorio
Nell'ambito del concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche per il privato esercizio (Regione Lazio), una associazione tra farmaciste, collocata nella graduatoria finale degli idonei, aveva agito in giudizio innanzi al Tar in quanto la Commissione giudicatrice non aveva ritenuto poter valutare il possesso di idoneità conseguite in precedenti concorsi che, ove riconosciute, avrebbero comportato un incremento di punteggio tale da consentire alle professioniste il superamento di circa duecento posizioni utili in graduatoria.
La Commissione aveva ritenuto di non poter valutare i titoli, stante l'utilizzo dell'acronimo (D.P.G.R.C.) riportato dalle farmaciste associate per specificare la rispettiva pregressa idoneità, in difformità alle regole di compilazione della domanda che prevedevano l'indicazione degli «estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per sedi farmaceutiche nel quale è stata conseguita l'idoneità...», oltre a «l'ente, l'ambito territoriale e il numero dell'atto». Il Tar Lazio aveva osservato «come la mera indicazione dell'acronimo "D.P.G.R.C." unitamente all'indicazione della data e del numero del provvedimento non possa ragionevolmente considerarsi esaustiva della prescrizione contenuta nella lex specialis relativa alla indicazione delle idoneità professionali già conseguite, soprattutto con riferimento alle modalità di compilazione della domanda rese disponibili dall'Amministrazione regionale mediante la divulgazione della piattaforma digitale all'uopo predisposta».
Sempre ad avviso del Tar, proprio dalle istruzioni relative alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso sarebbe stato possibile rilevare come la specificazione dell'ente territoriale presso il quale era stata conseguita l'idoneità, rappresentasse «un elemento essenziale per la valutazione del titolo, ancor più visto che la procedura selettiva subordinava l'assegnazione delle sedi farmaceutiche alla sola valutazione dei titoli posseduti dai candidati, in conformità alle modifiche normative introdotte dall'art. 11 del d.l. 1/2012 per il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e dell'accesso alla titolarità delle farmacie»; l'omessa indicazione dell'ente territoriale di riferimento dell'idoneità conseguita, avrebbe reso la domanda di partecipazione carente di un elemento essenziale per la positiva valutazione, espressamente previsto e inequivocabilmente richiesto, essendo idoneo a consentire alla Commissione giudicatrice l'identificazione, con certezza e in modo univoco, del titolo dichiarato dal candidato.
Era stata poi contestata la mancata attivazione da parte della pubblica amministrazione del cosiddetto soccorso istruttorio previsto dall'articolo 6 della legge n. 241/1990, e si era sostenuto che l'utilizzato acronimoD.P.G.R.C. - peraltro di uso comune nella prassi amministrativa - indicasse notoriamente il "Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania" e che, inoltre, né il Bando di concorso né la piattaforma digitale con le istruzioni di compilazione avevano espressamente escluso la possibilità di utilizzare un acronimo per indicare gli estremi dell'atto di riferimento. È utile ricordare che l'articolo 6 comma 1 lettera b della legge n. 241/1990 stabilisce che «1. Il responsabile del procedimento: b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».
Il Tar, all'esito del primo grado di giudizio, respingeva il ricorso. Il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sull'appello proposto, con particolare riferimento alla sollevata censura di omessa attivazione del soccorso istruttorio in favore delle farmaciste, ha osservato in primo luogo che il cosiddetto soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990 non costituisce un obbligo assoluto e incondizionato per l'Amministrazione. Con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante, obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
In questi casi - quale è quello concernente l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione ai sensi dell'art. 11 della L. 27/2012 - l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati), cosicché il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza e, dunque, di efficienza, efficacia ed economicità, dell'azione amministrativa; Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.
In definitiva, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione proveniente dalla Pubblica amministrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell'Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
Avvocato Rodolfo Pacifico -
www.dirittosanitario.net Per approfondire Consiglio di Stato 04.01.2019 su www.dirittosanitario.net