Sanità

giu162017

Concorso, Tar Palermo: infondato ricorso su punteggio ruralità. Vincitori: sia da esempio

Concorso, Tar Palermo: infondato ricorso su punteggio ruralità. Vincitori: sia da esempio
In tema di concorso straordinario, arriva dal Tar di Palermo una sentenza (n.1560/2017, di fine maggio ma pubblicata ieri) che si esprime sulla questione «del mancato riconoscimento del punteggio per la cosiddetta ruralità anche oltre il punteggio massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti)» all'origine di molti ricorsi nella regione - e anche in altre aree - volti a richiedere l'annullamento della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle sedi (222 per la Sicilia). «Una sentenza che dichiara infondato il ricorso in oggetto ma sulla base della quale ci aspettiamo venga risolta la questione anche altrove» è il commento di Giuseppe Augello, coordinatore dei vincitori del concorso, che spiega: «In Sicilia in ricorsi pendenti sono circa una trentina e la maggior parte di questi sono riconducibili a questo tema. Non solo: per la maggior parte di questi si tratta di ricorsi imbastiti in maniera pressoché uguale. Ci aspettiamo quindi che anche le prossime sentenze vadano sulla stessa linea, creando una base per la Regione tale da permettere di procedere con l'espletazione del concorso straordinario. Per altro, la questione ha toccato anche altre Regioni, come Abruzzo, Sardegna, e altre. Ora ci aspettiamo anche che quelle amministrazioni, che erano ferme in attesa di vedere gli sviluppi della situazione, procedano con quanto necessario». In particolare, secondo quanto si legge nella sentenza, «il Collegio osserva che nessuna disposizione, tra quelle richiamate e applicabili, autorizza lo sforamento del tetto massimo, pari a 35 punti, previsto per l'esercizio dell'attività professionale». Dalla ricostruzione normativa effettuata dai giudici, «emerge con chiarezza che la coesistenza della maggiorazione prevista dalla legge 221/68 con la previsione di un punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio professionale era stata già risolta nel senso del divieto di superamento del punteggio massimo conseguibile da ogni candidato al fine di non alterare il rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili». «Ne consegue che l'attribuzione del punteggio per la ruralità incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione normativamente stabilita tra tutti i titoli valutabili. E ciò, a fortiori, tenuto conto della mancata previsione nella selezione in contestazione della prova attitudinale il cui punteggio consente, nei concorsi ordinari, di bilanciare quello attribuito per titoli». «Un ringraziamento» conclude Augello «va alle avvocatesse Oriana Ortisi e Luisa Pullara, che hanno con coraggio portato avanti la questione in molte zone d'Italia».

Intanto arriva un aggiornamento anche dalla Calabria che a inizio mese aveva rinviato per la terza volta il primo interpello senza però dare una nuova data: stando a quanto si legge ora sul sito regionale (l'aggiornamento è al 12 giungo), il primo interpello partirebbe domenica 18 per terminare il 23. Le sedi disponibili per l'assegnazione sono 78.
Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, è di settimana scorsa la notizia della sospensione cautelativa da parte del Tar del secondo interpello, concluso il 23 febbraio scorso. Oggetto del ricorso, presentato da alcuni candidati, che il fatto che la Regione non avesse inserito tra le sedi in assegnazione del secondo interpello le farmacie non aperte nei termini di legge e quelle rimaste vacanti per scelte diverse dei concorrenti. La sentenza, si legge nel documento, è calendarizzata per il 25 ottobre ed è quindi presumibile che l'interpello non verrà fissato fino a quella data.

Francesca Giani
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