dic232015
Consiglio di Stato sui punteggi. Cini: sentenza interviene in un sistema mal condotto
In questo giorni gli effetti di una vera e propria "bomba", esplosa sui concorsi per sedi farmaceutiche, sta facendo discutere, in particolare sull'influenza che la "bomba" (sentenza del Consiglio di Stato - Terza sezione - n. 5667 del 14 dicembre 2015) potrà avere sul concorso straordinario, tenuto conto che molte regioni non hanno ancora pubblicato la graduatoria definitiva mentre in altre sono ancora aperti i termini per un ricorso al Tar (entro 60 giorni dalla pubblicazione) o al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni). Analizzando la sentenza però, due sono gli aspetti dei quali il Consiglio di Stato non ha tenuto conto. Il primo riguarda l'esegesi della norma sulla maggiorazione (art. 9 legge 8 marzo 1968, n. 221) in relazione agli articoli della legge 2 aprile 1968, n. 475 nel testo originario. Dalla lettura di queste norme emerge che, all'epoca, il punteggio massimo che ogni commissario poteva assegnare ai candidati per titoli professionali era di punti 6,50, pari cioè al limite previsto dalla legge 221/68 per un totale complessivo di punti 32,50. Solo nel 1991, con la legge 362, tale punteggio veniva elevato a punti 7,00 (totale 35,00) ed abbassato a punti 3,00 quello relativo ai titoli di studio e carriera.
Che il punteggio non potesse, fin dal 1968, superare il massimo comprese le maggiorazioni, lo si può dedurre dall'art. 7 del D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento di esecuzione della legge 475/68) che afferma: "I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,50 di cui dispone l'intera commissione". La ratio del sistema concorsuale introdotto all'epoca era pertanto quella di limitare a punti 6,50 per commissario la valutazione dei titoli professionali anche in presenza della maggiorazione. Tale principio viene però censurato dalla sentenza che ritiene penalizzante per i meno giovani tale logica.
Il Giudice del Consiglio di Stato dimentica però che l'impianto delle leggi del 1968 era proprio quello di favorire i giovani che, dopo essersi sacrificati in zone disagiate, avrebbero potuto competere con i meno giovani forti della maggiorazione. Il secondo aspetto, sempre su questo tema, porta a concludere che l'estensore della sentenza non si è accorto della motivazione alla base dell'introduzione della maggiorazione, la quale trova ben maggiore conferma nel principio della valutazione dell'esercizio professionale in misura di gran lunga superiore nei primi dieci anni di lavoro per poi ridursi nei secondi dieci anni fino a divenire ininfluente oltre i venti anni di esercizio. Con la riforma del concorso nel 1994 (DPCM 298/94) non si è tenuto conto dell'esistenza della citata norma di cui all'art. 9 della legge 221/68 che veniva ad assumere potenzialmente un diverso ruolo quando il punteggio del singolo commissario è passato da 6,50 a 7,00. È proprio di tale aspetto che ora il Giudice amministrativo di seconda istanza ha tenuto conto nell'assecondare la tesi sostenuta dai ricorrenti in aperto contrasto con lo spirito "pro giovani" voluto dal legislatore. Ora però, con tale sentenza, le preoccupazioni manifestate all'inizio appaiono concrete ed aprono la strada ad un ulteriore incidente di percorso in un sistema malamente condotto e mai valutato criticamente nel corso degli anni, mano a mano che venivano introdotte modifiche; fino al "Cresci Italia" di Monti che troppo sbrigativamente ha, con legge statale, attribuito alle regioni compiti che non sempre hanno potuto gestire.
Maurizio Cini