Sanità

feb42016

Consiglio di Stato sul criterio topografico, l'esperto: contraddizione su competenze

Consiglio di Stato sul criterio topografico, l’esperto: contraddizione su competenze
Con una sentenza pronunciata lo scorso dicembre, il Consiglio di Stato ha affrontato una vicenda legata all'istituzione di nuove sedi con il criterio della distanza (topografico), ma nell'attribuirne la competenza alla Regione è entrato in contraddizione con la tesi affermata da una giurisprudenza ormai costante che la attribuisce ai Comuni. Tuttavia, «l'autorevolezza di chi ha compiuto la scelta, fa dubitare che possa essere corretta almeno in tempi brevi». Questo il commento dell'avvocato Claudio Duchi, dello Studio legale Cavallaro, Duchi e Lombardo a quanto affermato nella sentenza n. 5607/2015. L'esperto sottolinea che la sentenza ha affrontato una vicenda molto articolata e tra i tanti aspetti «vi è quello della istituzione di una nuova farmacia col criterio derogatorio della distanza o topografico».

Il Cds afferma due cose: «La prima è che rimane possibile l'utilizzazione del criterio topografico anche dopo l'entrata in vigore del DL n. 1/2012; la seconda è che per l'istituzione di una nuova farmacia con tale criterio rimane competente la Regione anche dopo l'entrata in vigore del DL n. 1/2012». Secondo l'avvocato la prima è condivisibile: il decreto Monti, con la riduzione del quorum, avrebbe consentito di far arrivare il servizio anche in «territori più isolati e disagiati superando nei fatti l'utilizzazione del criterio topografico».

Tuttavia, fa notare, non si può escludere che rimangano scoperti territori isolati per i quali può essere utile istituire una sede farmaceutica col criterio della distanza. Non è, invece, condivisibile la seconda affermazione, poiché «la tesi della permanenza della competenza regionale risulta anzitutto contraddittoria con quella, affermata da una giurisprudenza divenuta ormai costante, secondo la quale il decentramento, pur letteralmente spettante alle Regioni secondo l'art. 5 della legge n. 362/1991, sarebbe ora di competenza dei Comuni perché risulterebbe illogico riconoscerne la generale competenza in tema di pianta organica delle farmacie ma non in tema di decentramento che necessariamente si inserisce in tale pianta organica». Duchi spiega che «anche la farmacia istituita col criterio topografico si inserisce nella pianta organica come quella che ha usufruito del decentramento e in entrambi i casi risulterebbe ingiustificabile che nella generale sistemazione territoriale delle farmacie operata dal Comune quest'ultimo dovesse subire un inserimento deciso da un altro soggetto» cioè dalla Regione. E nemmeno il carattere «straordinario dell'istituzione di una sede ex art. 104 Tuls 1934 cambia i termini della questione», anzi proprio per il fatto che debbano esserci «condizioni particolari per renderla legittima, conferma che debba essere il Comune a valutarle quale ente a contatto con la realtà dei luoghi alle cui esigenze si deve sovvenire».

Simona Zazzetta
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