Sanità

dic202007

Il Ministero chiarisce la distribuzione di soli OTC

Il Ministero della Salute, in risposta a una richiesta di Federfarma servizi, ha dettagliato le conseguenze delle modifiche apportate al DLgs 219/06 nella parte in cui si occupa dotazione minima cui sono tenuti i distributori intermedi. Con la nuova normativa, il grossista deve rispettare l’obbligo di dotarsi almeno del 90% dei medicinali erogati a carico del SSN, quindi non vi sono obblighi di dotazione minima per i medicinali medicinali senza obbligo di prescrizione. E’ però possibile che un distributore intermedio decida di trattare soltanto farmaci da automedicazione. In questo caso non potrà avere farmaci di classe A,  ma potrà trattare i farmaci utilizzabili solo in in ospedale o  riservati allo specialista (cui agli art. 92 e 94 del decreto 219) per i quali vale la stessa deroga alla dotazione minima. Il Ministero ha chiarito che comunque il grossista che si dedichi esclusivamente ai farmaci da automedicazione è comunque soggetto a tutte le altre disposizioni previste dal titolo VII del decreto 219, sanzioni comprese, tra cui si segnala l’obbligo di autorizzazione regionale previsto dall’art. 100 del medesimo decreto.
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