Diritto

apr222020

Contributi Enpaf, Corte d'Appello: no a restituzione anche se farmacista non esercita

Contributi Enpaf, Corte d’Appello: no a restituzione anche se farmacista non esercita

La Corte d'Appello di Milano dice no alla restituzione dei contributi previdenziali versati all'Enpaf dall'iscritto all'albo dei farmacisti che non esercita la professione

Il Tribunale di Milano nel 2018 ha rigettato un ricorso proposto per ottenere che l'Ente previdenziale dei farmacisti, Enpaf, restituisse l'importo di circa 81 mila euro quale contribuzione versata dal 1979, anno di iscrizione della ricorrente all'Albo dei Farmacisti e all'ente previdenziale, fino al 2016, anno di cancellazione.
A sostegno dalla domanda si era ritenuto che il versamento fosse privo di causa giustificatrice, non avendo l'iscritto mai svolto attività di farmacista.
La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento di primo grado. In relazione alla domanda restitutoria è stata sottolineata la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice in ordine alla carenza dei presupposti di operatività dell'indebito oggettivo (art. 2033 codice civile) e ciò a prescindere dall'ambito di applicazione del disposto alla materia previdenziale e dal rapporto esistente tra la norma codicistica e l'art. 24 del Regolamento Enpaf.

Iscritti all'albo tenuti alla corresponsione dei relativi contributi

Il giudice d'appello ha osservato che il versamento della contribuzione negli anni in questione trovava giustificazione in una norma di legge (art. 21 del DLCPS n. 233/46, trasfuso poi nell'art. 3 dello Statuto Enpaf), in virtù della quale tutti gli iscritti all'Albo dei Farmacisti sono iscritti d'ufficio anche all'Ente previdenziale e sono tenuti alla corresponsione dei relativi contributi nella misura fissata annualmente dal Consiglio Nazionale della Fondazione. In linea con i principi propri del sistema previdenziale degli iscritti in albi professionali, è l'iscrizione all'albo che consente - sia pure solo potenzialmente - l'esercizio della professione protetta e che rappresenta il presupposto per l'iscrizione all'ente previdenziale di categoria. Lo status professionale, pertanto, non si acquista con il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione, né con la domanda, né con l'accertamento giudiziale del diritto ad ottenerla, ma solo e soltanto con l'effettuazione dell'iscrizione stessa che, in tal senso, è costitutiva della nuova situazione giuridica.
La Corte territoriale ha quindi osservato che è tenuto alla contribuzione obbligatoria e non volontaria, in quanto correlata alla iscrizione obbligatoria ad una gestione previdenziale, non solo colui che esercita la professione tipica di farmacista, ma anche colui che mantiene l'iscrizione all'Ordine professionale, perché ciò fa presumere comunque lo svolgimento di attività professionale nell'ambito farmaceutico.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire Corte d'Appello di Milano Sez. lavoro, 18 febbraio 2020 su www.dirittosanitario.net
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