Sanità

ott172013

Cosmetici: operative le norme Ce, più rigorose

crema

Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici il ministero della Salute segnala che è cambiata la procedura di notifica e riepiloga, in una nota, i criteri di etichettatura dei prodotti dopo-puntura. L’informazione riguarda direttamente i produttori, che devono se necessario adeguare il testo delle etichette e di tutto il materiale informativo che accompagnano il prodotto, ma si estende anche ai responsabili della commercializzazione, quindi anche ai farmacisti, che devono verificare la conformità delle etichette alla normativa vigente. Trattandosi di cosmetici, i dopo-puntura devono essere presentati come aventi funzione lenitiva per la pelle o di attenuazione del prurito derivante dalle punture di insetti o da contatto con vari agenti urticanti, evitando ogni possibile sovrapposizione con l'ambito di applicazione e le disposizioni della normativa sui medicinali. In particolare: le aggettivazioni o i termini associati alla funzionalità esplicata dal prodotto dovranno conseguentemente essere di natura prettamente cosmetica (ad esempio: lenitivo, emolliente, rinfrescante, di sollievo alla sensazione di prurito, che dona sensazione di benessere sulla pelle, che mitiga la sensazione di fastidio,..); le aggettivazioni o i termini che richiamano condizioni di natura patologica (ad esempio: dolore/allevia il dolore, infiammazione, gonfiore, edema, ustioni, irritazioni, ecc.) non sono ammessi perché in contrasto con la normativa cosmetici e ricadenti nel campo di applicazione della normativa dei medicinali. È ammesso l'impiego di pittogrammi con l'immagine degli insetti e in generale degli urticanti (zanzare, mosche, vespe, tafani, ortiche, meduse, ecc.) da cui si è stati punti o con cui si è venuto in contatto, purché il prodotto non acquisisca in questo modo caratteristiche estranee ai cosmetici, tipo di prodotto insettorepellente o di prodotto barriera/repellente. Al fine di indirizzare l'utilizzatore ad un corretto uso del prodotto cosmetico, si rappresenta l'opportunità di introdurre nelle etichette del prodotto delle raccomandazioni del tipo "Non utilizzare su cute lesa o con edemi/irritazioni", "Non utilizzare su cute in stato patologico", "Non utilizzare su cute abrasa", "Non utilizzare in caso di processi infiammatori in corso" o similari, in funzione anche dello specifico prodotto e del testo globale delle etichette. Il Ministero sottolinea anche che con il regolamento Ce risulta abrogata la precedente legge nazionale 713/86 e, di conseguenza, le notifiche dei prodotti cosmetici devono ora essere effettuate alla Comunità europea tramite apposita procedura telematica centralizzata. Ciò vale anche per le farmacie che producono prodotti cosmetici. Saranno quindi ritenute prive di efficacia tutte le notifiche trasmesse e pervenute al Ministero dopo l'11 luglio 2013, secondo la precedente normativa (in formato cartaceo). Per maggiori dettagli consultare il documento di Faq.


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