mag272020
Covid-19. Bonus, agevolazioni e rinvio scadenze. Vademecum su novità fiscali da Agenzia Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un Vademecum utile per orientarsi rispetto ai passaggi tra bonus, agevolazioni, rinvio di scadenze e le altre misure contenute nel DL Rilanci
Tra bonus, agevolazioni, rinvio di scadenze, sono molte le misure di interesse per imprese e lavoratori, contenute nel DL Rilancio, e, di recente, proprio per fornire una guida alle principali novità di carattere fiscale dall'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato un Vademecum, con 32 slide, utile anche per orientarsi rispetto ai prossimi passaggi.
Sicurezza: ecco tutti i crediti di imposta per lavoratori e utenti
Tra le varie misure, all'articolo 125 del Dl Rilancio, è previsto un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per lavoratori e utenti. Si tratta di un credito «riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario». È destinato a imprese, lavoratori autonomi, ma anche enti non commerciali. Nell'ambito di applicazione della misura, come si legge in una recente circolare di Federfarma, «rientrano le spese sostenute, compresi gli eventuali costi di installazione, per i dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), i detergenti mani e i disinfettanti, ovvero altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere la salute dei lavoratori e degli utenti (quali, ad esempio, termometri, termoscanner, tappeti o vaschette decontaminanti e igienizzanti) o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi)». Il credito d'imposta eÌ comunque utilizzabile in dichiarazione o, senza limiti di importo, in compensazione in F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Sempre nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, è poi previsto un credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti (Art. 120): anche in questo caso, scrive l'Agenzia, è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un limite però di 80 mila euro, e vale per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da Covid-19. In sostanza può essere previsto per interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi o di spazi medici, per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, di arredi di sicurezza. EÌ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere anche ceduto ad altri soggetti ma non eÌ rimborsabile.
Slittano adeguamento degli Rt e lotteria degli scontrini
Tra gli aiuti messi in campo per le imprese c'è anche lo slittamento di scadenze. In particolare, al riguardo, va segnalato il capitolo relativo alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (Art- 140) che vede rimandata, fino a gennaio 2021, la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico - o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate - e lo slittamento del termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della tessera sanitaria. Resta fermo, tuttavia, dice l'Agenzia, l'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri Iva e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Mentre, per quanto riguarda la Lotteria degli scontrini, la sua entrata in vigore, che era prevista a luglio, è slittata al primo gennaio.
Aumenta il limite dei crediti compensabili. Le novità su Irap
In generale, va ricordato che è stato introdotto un incremento del limite annuo dei crediti compensabili (art. 147) che vale per tutti i contribuenti e fissa ad un milione di euro per il 2020 il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari. Per quanto riguarda, infine, i versamenti, una novità riguarda l'Irap (art. 24): non eÌ dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020. L'importo della prima rata dell'acconto 2020 eÌ comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019. Si tratta di una misura destinata a Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.
Modifiche a Isa per tenere conto della crisi da Covid-19
Un ultimo aspetto di interesse riguarda le modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Articolo 148). Secondo quanto riferisce la circolare di Federfarma, «sono state dettate disposizioni volte a modificarne la disciplina. In particolare, per gli anni 2020 e 2021, è previsto un intervento che ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di Isa al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Isa. Attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già disponibili da parte dell'Amministrazione finanziaria, evitando nuovi oneri dichiarativi, Sose (Soluzioni per il sistema economico), definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'utilizzo di banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Inps, l'Inl e l'Istat, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica. Questo anche per «individuare ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale. Sono stati inoltre spostati i termini per l'approvazione degli Isa e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione».
Francesca Giani