Sanità

set262018

Cumulo professioni: farmacisti biologi nutrizionisti? I paletti fissati e le questioni irrisolte

Cumulo professioni: farmacisti biologi nutrizionisti? I paletti fissati e le questioni irrisolte
È aperto il dibattito sul cumulo dell'attività del farmacista con altre professioni sanitarie e, in particolare, non sono pochi i farmacisti che si interrogano sulla possibilità di dare consigli alimentari e su quale sia il confine di una educazione sanitaria, a fronte soprattutto di un percorso formativo specifico seguito. Intanto, dopo la sentenza del Consiglio di Stato di agosto, viene ribadito il divieto dell'esercizio contemporaneo in capo alla stessa persona della professione di farmacista e di altre professioni o arti sanitarie, mentre è ancora in attesa di chiarimenti dal Ministero della Salute la questione di chi è iscritto contemporaneamente all'albo di farmacista e di biologo.

A fare il punto sul tema del cumulo, soggettivo e oggettivo, è la Fofi che, in una circolare, traccia un quadro, tra normativa e giurisprudenza, sottolineando «il divieto dell'esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte della stessa persona» e ribadendo che è «possibile l'esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette». A essere richiamato a supporto è il «recente orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Umbria sent. n. 421/2014; TAR Lombardia - sez. Brescia sent. n. 1692/2016; Cons. di Stato sent. n. 3357/2017)», con «da ultimo, la sentenza n. 4877 dell'8 agosto 2018 del Consiglio di Stato» secondo cui «l'incompatibilità tra le professioni sanitarie e l'attività di farmacista attiene infatti esclusivamente ai profili deontologici delle relative attività, ed eÌ manifestamente diretta ad evitare il rischio che, in casi di esercizio di entrambi i ruoli, si verifichino gravi distorsioni nel rapporto con i pazienti, o possibili conflitti di interessi o comunque in ogni caso sospetti che il medico-farmacista faccia luogo ad eccessive prescrizioni di medicinali pro domo sua». In ogni caso viene ricordato che con l'entrata in vigore della cosiddetta legge Lorenzin (3/2018) «sono oggi riconosciute come sanitarie anche le professioni di osteopata, chiropratico, chimico, fisico, biologo e psicologo».

Se c'è quindi il divieto di cumulo in capo alla stessa persona, invece «eÌ possibile l'esercizio in farmacia anche di altre professioni sanitarie, fermi restando i divieti di comparaggio ed accaparramento di ricette». L'evoluzione «della normativa in materia mostra che il divieto di cumulare la professione farmaceutica con l'esercizio di altre professioni o arti sanitarie non impedisce di prevedere, presso le farmacie, giornate di prevenzione, nell'ambito di appositi programmi di educazione sanitaria o di specifiche campagne contro le principali patologie a forte impatto sociale, anche mediante visite mediche, la cui finalità, peroÌ, sia quella di favorire il valore essenziale della prevenzione sanitaria e l'anticipato contrasto di patologie a forte impatto sociale». L'effettuazione di visite mediche, si legge ancora, «nell'ambito delle giornate di prevenzione dovrà essere realizzata conformemente alle previsioni della normativa in materia» con la previsione che «gli ambulatori medico-chirurgici devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi, e non debbono avere alcuna comunicazione interna con esse. Si precisa, dunque, che non sarà possibile effettuare all'interno della farmacia visite mediche e che le stesse, se previste, potranno essere effettuate in appositi ambulatori non annessi neì comunicanti con la farmacia stessa. Ad avviso dei giudici amministrativi, inoltre, non sembrano pertanto incorrere nella violazione di detta normativa, anche alla luce delle fondamentali finalità sociosanitarie la collaborazione ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale e la realizzazione di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale (farmacia dei servizi) neì la previsione di giornate di prevenzione o di incontri periodici con un dermatologo e un odontoiatra, nell'ambito della prevenzione».

C'è, infine, il tema dei farmacisti che sono iscritti anche all'albo di biologi. Una questione, fa sapere la Fofi, che riguarda un «elevato numero di farmacisti». Questi «prima dell'entrata in vigore della Legge Lorenzin, hanno potuto esercitare entrambe le professioni», mentre ora resta da capire come viene intesa la contemporanea iscrizione ai due albi: «alla luce delle numerose segnalazioni pervenute, abbiamo provveduto a investire della questione il Ministero della salute» ma si è ancora in attesa del chiarimento.
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