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10 Marzo 2021

Cuneo fiscale, sorveglianza sanitaria eccezionale e Dpc farmaci. Ecco le novità dal Milleproroghe


Tra i contenuti della legge di conversione del Decreto Milleproroghe: le modifiche al cuneo fiscale e la proroga della norma sulla Dpc dei farmaci della diretta

Da alcune modifiche al cuneo fiscale alla sorveglianza sanitaria eccezionale, fino alla proroga della norma relativa alla distribuzione in Dpc dei farmaci della diretta. Sono questi alcuni dei contenuti della legge di conversione del Decreto Milleproroghe che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da settimana scorsa. Vale la pena ripercorrere i contenuti principali.

Stabilizzazione del Cuneo fiscale in busta paga: come cambiano gli importi

Un primo aspetto riguarda il cosiddetto Cuneo fiscale, vale a dire la differenza tra il costo del lavoro per il datore e la corrispondente retribuzione netta per il lavoratore. Come si ricorderà, la misura era stata introdotta con la legge Bilancio 2019 a sostituzione e integrazione del bonus di 80 euro (il cosiddetto Bonus Renzi) ed era stato strutturato per fasce di reddito, con modalità di fruizione diverse. Con il nuovo dispositivo viene recepita la stabilizzazione della detrazione per i lavoratori dipendenti, che era stata resa permanente dalla Legge di bilancio 2021, ma su cui rimanevano alcuni aspetti da sistemare, e aggiunta una novità. Come ricapitolato un una circolare Fofi di ieri sono state "introdotte modifiche alla disciplina. In particolare, sono stati precisati gli importi effettivi dell'ulteriore detrazione spettanti, rispettivamente, per il secondo semestre dell'anno 2020 e a decorrere dal 2021. La novella prevede che l'ulteriore detrazione spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo eÌ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo eÌ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro».
Inoltre, in caso di superamento a fine anno delle soglie, la eventuale restituzione degli importi può essere rateizzata in 10 tranche invece che 8 qualora la cifra superi i 60 euro.

Sorveglianza eccezionale lavoratori fragili: da Inail indicazioni

Un secondo aspetto di rilievo riguarda la proroga della normativa relativa alla sorveglianza eccezionale delle lavoratrici e dei lavoratori fragili (art. 83 del D.L. n. 34/2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, e comunque non oltre il 30 aprile. Sul punto è arrivata anche una comunicazione da Inail di ieri: in conseguenza della proroga "i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, sino a tale data, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail, attraverso il servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative già illustrate".

Prorogata la disposizione per distribuzione in Dpc di farmaci della diretta

Tra gli altri elementi focalizzati da Fofi viene anche rilevata la "proroga in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti: la disposizione prorogata eÌ quella introdotta dalla legge di conversione del cosiddetto Decreto liquiditaÌ in base alla quale i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Ssn, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Ssn con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal Covid-19". Infine, come riferito in una nota della Fondazione consulenti del lavoro, "tra le novità principali c'è anche lo slittamento al 31 marzo del termine per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione legati all'emergenza Covid-19".

Francesca Giani

TAG: DISTRIBUZIONE DEI FARMACI, DISTRIBUZIONE PER CONTO, CUNEO FISCALE

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