Sanità

apr292016

Ddl lorenzin, da abusivismo professionale a dopanti senza ricetta: le nuove sanzioni

Ddl lorenzin, da abusivismo professionale a dopanti senza ricetta: le nuove sanzioni
Reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5 mila a 75 mila euro per i farmacisti che dispensano sostanze dopanti senza ricetta. Tra gli emendamenti del Ddl Lorenzin, recentemente approvato in Commissione Igiene e Sanità, ce n'è uno che prevede l'estensione anche al farmacista della sanzione penale prevista per chi vende dopanti senza autorizzazioni.

A parlarne con Farmacista33 è Maurizio Cini, presidente Asfi: «Secondo la Legge del 14 Dicembre del 2000 il farmacista non sarebbe penalmente perseguibile in caso di dispensazione senza ricetta di medicinali con azione dopante, per usi diversi da quello autorizzato - spiega Cini - Chi aveva scritto questa Legge si era affidato all'onestà dei farmacisti. Di fatto c'era un vuoto normativo che ora verrà colmato». Nello specifico il comma 7 dell'art.9 della Legge 376 del 14 dicembre del 2000 recitava: «Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive comprese nelle classi di cui all'articolo 2 comma 1 attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni».

Dunque, «questa Legge non prevedeva una sanzione penale per l'uscita illegale di dopanti da una farmacia, mentre attualmente all'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7, è aggiunto il 7-bis, il nuovo emendamento che cambia le carte in tavola», commenta Cini. Il 7-bis recita: «Il farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive e i farmaci ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio è punito con la sanzione di cui al precedente comma». Con il Ddl Lorenzin viene approvata anche la modifica dell'art. 348 del codice penale che prevede l'inasprimento della pena per abusivismo professionale per le professioni sanitarie: «Chi esercita una professione sanitaria avrà una punizione più severa perché l'esercizio abusivo di una professione sanitaria è di maggiore pericolo per l'integrità fisica delle persone», commenta Cini. Tra le altre novità introdotte con il disegno di legge c'è il rinnovo dei consigli direttivi degli Ordini, che passa da tre a quattro anni, mentre il numero massimo dei mandati per ordini e federazioni nazionali saranno oggetto di regolamentazione da parte del Ministro della salute. Inoltre, l'azione disciplinare sarà separata nella fase istruttoria da quella giudicante. In buona sostanza verrà creato un organismo regionale che valuterà il "rinvio a giudizio" od il proscioglimento dell'iscritto che, se rinviato, verrà giudicato dal consiglio dell'Ordine in sede disciplinare.

«È doveroso ricordare che alcune delle modifiche delle discipline ordinistiche saranno operative con l'approvazione della legge mentre altri aspetti dovranno essere disciplinati mediante l'emanazione di regolamenti da parte del Ministero della salute», sottolinea Cini. L'esperto ha tenuto a precisare che il Ddl Lorenzin «è una legge delega che, quindi, dopo avere fissato criteri generali a cui il Governo si deve attenere, avrà attuazione solo dopo l'emanazione di una serie di decreti legislativi inerenti le singole materie disciplinate. Questo per quanto riguarda la sperimentazione clinica. Naturalmente il testo approvato in commissione dovrà passare dall'aula e poi iniziare l'iter alla Camera dei Deputati. Tempi non brevi, comunque», conclude.


Attilia Burke
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