dic222017
Ddl Lorenzin è legge, stretta su farmaci dopanti e sostanze scadute
Pene più aspre per la detenzione di farmaci scaduti e il commercio di sostanze dopanti. Queste le novità specifiche per i farmacisti appena diventate legge dopo l'ok in Senato. La legge che porta il nome del ministro della Salute promotore e artefice modifica la normativa del 1946 sugli ordini, introduce nuove professioni sanitarie, cambia i sistemi elettorali e istituisce un'area delle professioni sociosanitarie. Gli ordini sono definiti "enti pubblici non economici", sussidiari e non più ausiliari dello stato. Agli Ordini di Medici chirurghi, veterinari e farmacisti si affiancano quelli di infermieri - i collegi Ipasvi si trasformano-ostetrici e l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Ci sono pure Ordine dei Biologi, degli Psicologi e quello che raggruppa Fisici e Chimici. Saranno tutti articolati per circoscrizioni geografiche /province ma accorpabili a livello regionale e ultraregionale o associabili per particolari funzioni di rappresentanza.
Struttura - Ogni professione avrà a livello centrale una federazione nazionale che coordina gli ordini ed emana il Codice Deontologico: lo approva il Consiglio Nazionale da almeno due terzi dei consiglieri presidenti di Ordine. I Direttivi degli Ordini Provinciali avranno fino a 7 componenti se gli iscritti sono fino a 500, 9 se sono tra 500 e 1500, 15 oltre i 1500. Con il Comitato centrale garantiscono equilibrio tra i generi e le generazioni. Ogni collegio dei revisori avrà un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali da tre membri, uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
Potere disciplinare - Si separa la funzione istruttoria da quella giudicante. Gli uffici istruttori sono composti da 5 a 11 iscritti di commissioni albo esterne a quella dell'ordine nel cui territorio è avvenuto il fatto in giudizio.
Elezioni - Ogni 4 anni e non più 3, alle elezioni di consigli ordinistici provinciali voterà in prima convocazione il 20% degli aventi diritto, poi il quorum si abbassa. Chi è stato presidente, vice, tesoriere e segretario, può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Tolta la norma che includeva il mandato corrente tra quelli da considerare per il limite di una sola rielezione. Per avere un nuovo Ordine si può fare richiesta al Ministero della Salute se gli iscritti a un albo sono oltre 50 mila. Arrivano entro marzo i contenuti delle nuove professioni di osteopata e chiropratico, che a luglio dovrebbero avere un ordinamento didattico. Nell'ordine degli ingegneri nasce un elenco degli ingegneri biochimici e clinici.
Abusivismo - Il comma 1 dell'articolo 12 sostituisce l'articolo 348 del codice penale, e aumenta le sanzioni per gli abusivi dall'attuale "milione di lire" prevedendo la reclusione fino a 3 anni e la multa da 10 mila a 50 mila euro. La pena però aumenta con reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75 mila euro per il professionista prestanome, che rischia anche l'interdizione da 1 a 3 anni dall'attività. La sentenza è pubblicata e c'è la confisca della strumentazione usata per commettere il reato che i comuni indirizzeranno a fini assistenziali. All'articolo 12 sull'abusivismo il comma 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie del '34 e prevede che la detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, "se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio". L'articolo 13, estende al farmacista le pene previste per il reato di commercio di sostanze dopanti - reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro -ove ne dispensi senza ricetta medica per finalità diverse da quelle proprie, o da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. La disposizione aggiunge un comma 7-bis, all'articolo 9 della legge sul doping 376/2000, e prevede reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro al farmacista che, senza prescrizione medica, dispensi farmaci e sostanze dopanti a fini diversi da quelli propri, o indicati nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Soppresso l'articolo che avrebbe consentito in farmacia l'esercizio di altri professionisti sanitari. Però (art 16bis,
Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche) è stata prevista una disposizione normativa di interpretazione autentica in grado di chiarire, senza più alcun dubbio, che anche nell'ambito del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche dovranno valere i criteri di attribuzione dei punteggi maggiorati per l'attività svolta nelle farmacie rurali.
Il Governo dovrà cambiare le regole per la sperimentazione dei medicinali con riguardo a medicina di genere e pediatria e attenzione alle malattie rare. Dovrà coinvolgere le associazioni dei pazienti nell'individuare i requisiti dei centri autorizzati ai trial -che dovranno essere omogenei sul territorio nazionale - nel definire i protocolli di ricerca, soprattutto per le malattie rare, e nel rivedere la formazione dei sanitari e le sanzioni; via libera a procedure più semplici per usare a scopi di ricerca materiale biologico o clinico e per autorizzare una sperimentazione clinica. Sono previsti massimo 40 comitati etici territoriali, 3 nazionali e un centro di coordinamento nazionale come richiestoci, quest'ultimo, dall'Unione Europea quale riferimento.
Mauro Miserendino