Sanità

nov302017

Ddl Lorenzin, farmacisti in audizione: testo irricevibile. Ecco i punti critici

Ddl Lorenzin, farmacisti in audizione:, testo irricevibile. Ecco i punti critici
Sistema elettorale, codice deontologico, procedimenti disciplinari, cumulo professioni nella farmacia dei servizi, ricorso al Cceps, attività ordinistica. Questi i temi in merito ai quali la delegazione della Federazione degli ordini dei farmacisti, guidata dal segretario Maurizio Pace, in audizione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha rappresentato alcuni rilievi al testo del Ddl Lorenzin modificato dal passaggio alla Camera. Modifiche che, ha affermato Pace, «cancellano praticamente qualsiasi elemento di reale innovazione, aggravando il carico burocratico degli Ordini e limitandone l'autonomia e l'operatività a tutela della qualità della prestazione professionale e del cittadino». La convocazione è giunta dopo la netta presa di posizione condivisa dalle rappresentanze professionali di medici, farmacisti e veterinari dopo il passaggio alla Camera. «Il provvedimento così come approvato al Senato - ha ricordato Pace - pur presentando alcuni elementi insoddisfacenti, era comunque un testo condiviso, al quale avevano collaborato tutte e tre le Federazioni. La Camera ha poi completamente stravolto il provvedimento». Il testo ora all'esame del Senato.

Ecco i rilievi rappresentati alla Commissione.
In primo luogo, il testo rimanda a futuri regolamenti ministeriali la definizione di aspetti qualificanti della riforma, come quello elettorale, aprendo così una fase di transizione nella quale dovrebbero valere le disposizioni del DPR 221/1950 "per quanto compatibili". Una previsione che secondo Pace «apre la strada al contenzioso, visto che non è chiaro chi dovrebbe decidere della compatibilità. Inoltre, l'attesa dei provvedimenti del Ministero, visto che molti Ordini provinciali hanno già rinnovato i loro consigli, creerebbe un disallineamento tra Ordini e Federazioni». Il disallineamento si ripropone anche per i Regolamenti e gli Statuti: «Mentre le Federazioni sono autorizzate a mantenere quelli attuali fino al termine del mandato, nulla si dice per gli Ordini provinciali. Su questo piano si potrebbero fare anche altri esempi, ma pare evidente che tutta la materia è disciplinata in modo irrazionale».

Altro aspetto critico riguarda la deontologia e i procedimenti disciplinari. «Nel testo è previsto che il Codice deontologico debba essere approvato a maggioranza dai Consigli nazionali e poi recepito attraverso una delibera dagli Ordini Provinciali. A parte il fatto che - ha precisato il segretario Fofi - il Codice è sempre stato approvato all'unanimità nella nostra Federazione, la norma così come scritta apre a una situazione inconcepibile: l'Ordine che non recepisse il Codice deontologico votato dal Consiglio nazionale potrebbe votarne uno provinciale? L'agire del professionista, a tutela innanzitutto del cittadino, non può che essere normato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale» prosegue Pace.

Il Ddl entra anche nel merito del ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) «finora consentito soltanto per i provvedimenti disciplinari». Pace ha segnalato che «nel Ddl modificato dalla Camera appare possibile per tutti gli atti. Ma in questo modo l'iscritto potrebbe appellarsi anche contro una delibera che riguarda un corso Ecn: in pratica si potrebbe paralizzare l'attività delle Federazioni».

Altro effetto «paralizzante» secondo Pace è «la previsione che, qualora più Ordini provinciali ritengano di dover dare vita a forme associative per lo svolgimento di funzioni di particolare importanza, debbano sottoporre la loro richiesta al Ministero della Salute, mentre tutte le altre professioni non sono sottoposte a questo regime di autorizzazione.

Poi c'è la mancata modifica dell'articolo 102 del Testo Unico del Leggi sanitarie (provvedimento che risale al 1934) volta a consentire la presenza in farmacia di altri professionisti sanitari, con l'esclusione di medici e veterinari, come peraltro già previsto dalla Legge sulla Farmacia dei servizi del 2009, così come la possibilità per il farmacista di esercitare anche altre professioni sanitarie, previa abilitazione, sempre con l'ovvia esclusione di quelle abilitate alla prescrizione di medicinali. «È un aspetto fondamentale per noi quanto per la collettività» spiega il segretario della Fofi. «Innanzitutto perché la farmacia dei servizi è un presidio fondamentale per la riorganizzazione dell'assistenza sul territorio in tutto il Paese, e poi perché consentire al farmacista abilitato di svolgere altre prestazioni sanitarie è fondamentale per i molti centri in cui la farmacia è l'unico presidio sanitario esistente. L'alternativa è che, come già detto, il paziente non possa farsi praticare un'iniezione intramuscolare in farmacia ma possa continuare a farsela praticare dal vicino di casa. Non è concepibile che quanto disposto da una legge del 2009 continui a essere negato da una norma del 1934, oltretutto in presenza di sentenze del Consiglio di Stato favorevoli alla nuova disciplina».

In conclusione la Fofi ha confermato il suo giudizio: il testo attuale del DdL è irricevibile. «Non è quella riforma, doverosa dopo settant'anni - ha concluso Pace - che abbiamo sempre auspicato, ma una serie di interventi slegati sulla vecchia normativa, che mortifica la funzione degli Ordini delle professioni sanitarie quali organi ausiliari dello Stato a tutela della qualità delle prestazioni, capaci di promuovere l'evoluzione professionale e, di conseguenza, di tutelare nel senso più ampio il cittadino che si rivolge ai professionisti della salute».

Simona Zazzetta
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