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Politica e Sanità

27 Aprile 2016

Ddl Lorenzin, Mandelli: un passo avanti verso farmacia dei servizi


L'approvazione in Commissione igiene e sanità del Senato del Ddl Lorenzin con un testo che accoglie numerosi emendamenti e prevede anche la modifica dell'articolo 102 del TU sulle professioni sanitarie, è un passo in avanti nella formazione della farmacia dei servizi, tuttavia ci sono ancora dei nodi da sciogliere perché il disegno di legge è partito prima ancora che venissero abolite le province, ora le cose sono cambiate e avere ancora un ordinamento provinciale può essere un limite. A parlarne con Farmacista33 è il Senatore Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

«Il ddl Lorenzin ha accorpato altri disegni di Legge tra cui il mio (numero 693) che modifica l'articolo 102 del TU delle leggi sanitarie: un importante passo in avanti nell'applicazione del modello della farmacia dei servizi, perché permette l'esercizio delle altre professioni sanitarie nelle farmacie, ovviamente con l'esclusione di quelle abilitate alla prescrizione. Un provvedimento che è un importante riconoscimento e si inscrive nella linea della Federazione di potenziamento degli strumenti del farmacista e della farmacia di comunità - commenta Mandelli - Ma ci sono tante piccole modifiche che abbiamo chiesto e che vanno incontro a quella necessità di ammodernamento che auspicavamo tutti. Persiste ancora l'asimmetria rispetto alla rappresentatività regionale che non è ancora presa in considerazione, perché il Ddl Lorenzin nasce prima ancora dell'abolizione delle province, quindi rimane un po' un nodo insoluto: oggi avere ancora un ordinamento provinciale può essere un limite soprattutto nella gestione a livello amministrativo, per gli obblighi sempre maggiori che incombono sugli Ordini». Tra le modifiche dell'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie, accorpate nel Ddl Lorenzin, c'è anche la possibilità di esercitare in maniera cumulativa più professioni sanitarie in farmacia. L'articolo 8 del testo recita: «Il conseguimento di piuÌ lauree o diplomi daÌ diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attivitàÌ in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attivitàÌ eÌ in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia». Viene inoltre introdotta la possibilità di sostituire temporaneamente il direttore della farmacia con un farmacista iscritto all'albo nel caso in cui il direttore raggiunga l'età pensionabile o nelle fattispecie previste dall'articolo 11 della legge 362/1991 e, infine, viene esteso da 6 a 48 mesi il termine entro il quale gli eredi di una farmacia sono tenuti a cedere l'attività in caso di mancanza dei titoli. Quest'ultimo provvedimento, commenta Mandelli «è un'iniziativa di assoluto buon senso, le tempistiche definite in precedenza mettevano gli eredi in una situazione difficile da gestire, ma è chiaro che se verrà approvato il DdL concorrenza, e quindi la possibilità per le società di capitali di avere la titolarità della farmacia, la situazione verrebbe a mutare radicalmente».

Attilia Burke

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