apr212021
Decadenza autorizzazione per chiusura non autorizzata, Tar: rigorosa verifica dei presupposti
La decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia in caso di chiusura non autorizzata per un periodo superiore a 15 giorni può essere disposta solo a seguito di rigorosa verifica dei presupposti
L'art. 113 del r.d. n. 1265 del 1934, testo unico delle leggi sanitarie, al primo comma, lett. d) stabilisce che la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di una
farmacia si verifica in caso di chiusura non autorizzata per un periodo superiore a quindici giorni. La giurisprudenza ha chiarito che questa norma può essere applicata solo a seguito di una concreta verifica finalizzata ad accertare l'effettiva chiusura della farmacia per il periodo di tempo rilevante.
Norma per evitare violazione dell'obbligo di espletamento del servizio
La finalità sottesa a questa rigorosa interpretazione è evidentemente quella di riservare ai casi di reale ed accertata violazione dell'obbligo di espletamento continuativo del servizio l'applicazione di una misura tanto grave quale è la decadenza, misura che incide, non solo sugli interessi del titolare della sede farmaceutica, ma anche sugli interessi della popolazione che si vede privata, sino alla nuova assegnazione della sede, di un punto di approvvigionamento di medicinali. Il Tar Lombardia, facendo applicazione del principio, ha accolto il ricorso proposto dalla titolare della sede farmaceutica avverso il provvedimento di decadenza della titolarità.
Avv.
Rodolfo Pacifico -
www.dirittosanitario.net
Per approfondire, TAR Lombardia 09.12.2020, su
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