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Politica e Sanità

14 Dicembre 2018

Decreto fiscale è legge: le regole per fattura e scontrino elettronici


Niente fattura elettronica per il 2019 e avvio graduale per gli scontrini elettronici a partire da luglio, in base al fatturato: sono i temi chiave inclusi nel decreto fiscale (119/2018) convertito in legge dalla Camera con 272 voti favorevoli e 143 contrari.. La norma di spicco, confermata, è l'articolo 10 bis che esonera dall'obbligo di fattura elettronica nel 2019 anche i farmacisti, e tutti i sanitari tenuti all'invio al Sistema Ts dei dati per il calcolo delle detrazioni nel modello 730 precompilato. Non sono obbligati alla fattura elettronica nemmeno gli aderenti al regime forfettario Iva con volume d'affari massimo di 65 mila euro annuali, ma quest'ultimo regime, con Irpef al 15%, rischia di pesare di più su chi ha redditi bassi e su chi fruisce di tante detrazioni e deduzioni per le spese e per i contributi versati, ad esempio quelli volontari, aggiuntivi alla previdenza obbligatoria, o quelli ai fondi di previdenza complementare e persino per i familiari a carico. Per i piccoli contribuenti (non sanitari) alla fine c'è il rischio concreto di dover restare nel regime attuale e di dover compilare la fattura elettronica da gennaio 2019.

Misura molto importante, che produrrà effetti dalla prossima estate, è l'introduzione all'articolo 17 per il commercio al dettaglio dell'obbligo di scontrino elettronico e di trasmissione online dei corrispettivi. Dal 1° luglio 2019 partiranno i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro; dal 1° gennaio 2020 gli altri. Alle farmacie è consentito di ottemperare all'obbligo attraverso il sistema Tessera Sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema Ts potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali (nella precedente versione era specificato "anche per fini diversi dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata"). Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri di Economia e Pa, e sentito il Garante Privacy, sono definiti termini e ambiti di uso dei dati conferiti e tecniche sicure di trasmissione.

È stato introdotto un capoverso 6-quinquies che consente fino al 2020 un contributo pari al 50% della spesa per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, per un massimo di euro 250 a strumento in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento. Il contributo è anticipato dal farmacista sotto forma di sconto sul prezzo praticato e gli è rimborsato come credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore sono definiti modalità attuative e controlli. In prospettiva, la novità elimina alcuni adempimenti contabili come l'obbligo di tenuta dei registri e conservazione delle fatture e degli scontrini.

In tema di misure per la sanità, l'articolo 8 sana l'Iva non pagata dai produttori di sigarette elettroniche consentendo la definizione agevolata fino al 31 dicembre 2018 se si versa il 5% degli importi dovuti senza interessi e sanzioni. L'articolo 22 bis semplifica il pay back e sancisce che basta la sola firma dell'Agenzia del Farmaco e non anche quella dei Ministeri di Salute ed Economia a validare le transazioni con le case farmaceutiche sui contenziosi 2013-14-15 per il ripiano degli sforamenti della spesa. Ma soprattutto l'articolo 25 bis impone lo stop al doppio ruolo di governatore regionale e di commissario ad acta: nelle regioni in deficit come Campania e Lazio, le due figure istituzionali d'ora in poi devono essere due persone diverse. Il decreto infine porta con sé nove condoni fiscali ma non il condono con cui chi avesse dichiarato meno di 100mila euro poteva far emergere fino a 30mila euro oltre quanto già dichiarato pagando un'aliquota del 20%. Confermato invece l'annullamento automatico per le cartelle di importo inferiore ai mille euro, emesse tra il 2000 e il 2010.

Mauro Miserendino

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