Sanità

mag152018

Direttore farmacia, nuove responsabilità ma pochi poteri decisionali. Ecco i nodi aperti

Direttore farmacia, nuove responsabilità ma pochi poteri decisionali. Ecco i nodi aperti
Il ruolo del direttore di farmacia sta andando verso la definizione di maggiori responsabilità, a partire da quanto previsto dalla legge Lorenzin fino al nuovo Codice deontologico, che ne chiarisce gli ambiti, alla luce del venir meno della riserva della titolarità al farmacista legata alla legge Concorrenza. Ma, a fronte di questa situazione, sarebbe necessario che ci fosse una corrispondente definizione nelle competenze decisionali e soprattutto nei poteri effettivi in grado di dare corpo a tali responsabilità. Sui cambiamenti che hanno investito la figura del direttore di farmacia, abbiamo fatto il punto Maurizio Cini, professore all'Università di Bologna e presidente Asfi (Associazione scientifica farmacisti italiani), che richiama, in primo luogo, gli impatti «a cui si è data poca attenzione della legge Lorenzin (L. 3 del 11.1.2018), in particolare all'articolo 12, che ha modificato l'art. 348 del codice penale». Nel dettaglio, in caso di abusivismo «"si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo". Questo significa che le sanzioni non sono più solo per il titolare della farmacia ma anche per il direttore che diriga persone che esercitino abusivamente la professione».

Di recente, poi, le responsabilità del direttore emergono con più chiarezza anche nella nuova versione del codice deontologico, approvato dal Consiglio nazionale della Fofi il 7 maggio. A ridefinire la figura del direttore è in particolare «il venir meno della riserva della titolarità al farmacista» come si legge nella Relazione di Andrea Mandelli, presidente Fofi. Le maggiori modifiche sono nel Titolo VIII dedicato all'Attività professionale nella farmacia. Innanzitutto, all'articolo 24 (ex 22) che si riferisce all'Organizzazione dell'esercizio, si legge che "Il direttore eÌ responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari" (precedente formulazione: "1. Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari"). All'articolo sono aggiunti poi altri due commi: "2.

Il direttore eÌ garante e personalmente responsabile, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni. 3. Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine". Quest'ultima previsione - "Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine" - viene richiamata poi a proposito di altri obblighi, tra cui quello relativo al "Distintivo professionale e camice bianco" ("Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile" di parafarmacia "devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista") o alla pubblicità e informazione sanitaria ("Il farmacista non può accettare neì proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia o alla parafarmacia, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali").

Per Cini, «il direttore di farmacia si ritrova a operare, per così dire, tra due fuochi: da un lato la proprietà della farmacia, che potrebbe essere tesa a logiche di profitto, e dall'altro la normativa e la deontologia. In questo senso, va osservato che la previsione del codice deontologico di riferire all'Ordine eventuali inosservanze da parte della proprietà, può funzionare laddove la proprietà è riconducibile a un farmacista, in quanto da parte dell'Ordine può essere fatto valere il rispetto della deontologia, mentre se la proprietà non è riconducibile a farmacisti, mi chiedo cosa possa fare l'Ordine?». Da Cini viene poi sottolineato anche un altro aspetto: «A fronte di una definizione di maggiori responsabilità, c'è da auspicare un equivalente aggiornamento nei poteri effettivi del direttore, che deve essere messo nelle condizioni di poter intervenire effettivamente sulla organizzazione della farmacia, con, in primo luogo, anche una disponibilità di budget. E di certo, tale sistema di responsabilità, non può essere ben espresso da un contratto del lavoro che oggi prevede per il direttore uno stipendio la cui differenza con il dipendente è troppo modesta».


Francesca Giani
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Nicoloso B. R. - Le responsabilità del farmacista nel sistema farmacia
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