nov162018
Direttori e titolari, con società di capitale opportuno attivare l'albo previsto da legge
Le farmacie private e comunali sono concessioni dello Stato e in quanto tali, ai cittadini dovrebbero essere permesso di conoscerne il nominativo del titolare e del direttore, quali responsabili di un servizio pubblico affidato in concessione. Lo prevede una vecchia legge mai applicata che andrebbe resa effettiva soprattutto ora, con l'entrata di società di capitale, dal momento che la proprietà può essere affidata anche a chi non ha alcun ruolo nell'assetto proprietario della farmacia. È quanto spiega a Farmacista33,
Maurizio Cini, docente del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell'Università di Bologna riprendendo un dibattito avviato sui social.
«Esiste una legge che risale ormai a cinquant'anni fa - precisa - che istituisce un albo nazionale dei titolari di farmacia, ma non è mai stata applicata. Si tratta dell'art. 23 della legge 2.4.1968, n. 475, che recita "Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso."».
Il regolamento cui la norma si riferisce è il DPR 1275 del 1971 entrato in vigore il 18.2.1972. «Ne deriva che, a partire da quella data, l'albo nazionale dei titolari di farmacia avrebbe dovuto essere messo a disposizione soprattutto dei cittadini che hanno diritto di conoscere chi è responsabile della farmacia aperta al pubblico - continua Cini - la questione è stata legiferata nel '68, quando titolare e direttore erano spesso la stessa persona e la titolarità era solo di persone fisiche, visto che le società di farmacisti sono state rese possibili dal 1991. Oggi questa legge ha ancora più ragione di essere resa effettiva, perché con la presenza di società di farmacisti e soprattutto con l'entrata di società di capitale, non solo il nominativo della proprietà della farmacia dovrebbe essere reso pubblico, ma anche e soprattutto quello del direttore, dal momento che oggi la proprietà può essere affidata anche a chi non ha alcun ruolo nell'assetto proprietario della farmacia».
Nell'articolo 18 del DPR. 21 agosto 1971, n. 1275 è specificato chi deve istituire l'albo: "(...) L'albo nazionale dei titolari di farmacie è costituito in base alle seguenti norme: entro il termine di cui al comma precedente e successivamente entro il 30 dicembre di ogni anno, i medici provinciali (ndr. oggi sostituiti dalle aziende sanitarie locali) comunicheranno l'elenco dei titolari di farmacie della rispettiva provincia, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, data e luogo di nascita, data del conseguimento della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonché indicazione della farmacia in cui è titolare con gli estremi di ubicazione della stessa, della sede farmaceutica di pertinenza e dell'autorizzazione dell'esercizio. L'albo è aggiornato: a) in base ai rapporti mensili dei medici provinciali, contenenti per ogni titolare le notizie indicate al secondo comma del presente articolo, nonché la farmacia di cui è titolare con gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica di pertinenza; b) in base ad analogo rapporto dell'ordine provinciale dei farmacisti da trasmettersi entro tre mesi tramite la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani. La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha la facoltà di pubblicare a stampa l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare."
«Ricordo anche il direttore di farmacia, che non è più necessariamente il titolare, ha delle nuove responsabilità, ed è lui il riferimento in caso di danno al cittadino, procurato dalla farmacia» conclude Cini.
Chiara Romeo