Diritto

dic32019

Dispensario stagionale, legittima scelta del Comune di gestirla con propria farmacia

Dispensario stagionale, legittima scelta del Comune di gestirla con propria farmacia

Consiglio di Stato: i dispensari farmaceutici stagionali rispondono al criterio della vicinanza di sede nell'assegnazione della gestione

Il titolare di una farmacia ha impugnato innanzi giudice amministrativo gli atti con i quali l'Ente territoriale, interrompendo una precedente prassi fondata sull'alternanza dell'affidamento ai due operatori privati presenti sul territorio, confermava per l'anno 2006 la scelta, già attuata nel 2005, di gestire direttamente, tramite la propria farmacia, il dispensario farmaceutico stagionale.
Il Tar rigettava il ricorso e contro la sentenza veniva proposto appello.
Il Consiglio di Stato ha osservato che la decisione del Comune è in linea con i principi di economicità, ma anche alla ritenuta applicabilità ai dispensari farmaceutici stagionali, del criterio della vicinanza di sede nell'assegnazione della relativa gestione.

Il Collegio ha evidenziato che l'art. 6 della L. 8 novembre 1991, n. 362, nel novellare l'art. 1 della L. 8 marzo 1968, n. 221, contenente "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", ha previsto la possibilità di istituire due tipologie di dispensari farmaceutici: - a regime, nei comuni o frazioni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ove non sia aperta la farmacia prevista nella pianta organica; - a carattere stagionale, nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle allora operanti aziende di promozione turistica.
Tuttavia, se la disposizione chiarisce che l'affidamento della gestione del dispensario annuale vada demandato "alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina", tale indicazione non risulta espressamente prevista per i dispensari stagionali.
Il Collegio, nel richiamare un consolidato orientamento, ha ritenuto la riportata disciplina riferibile ad entrambe le tipologie di dispensario, a prescindere dalla natura, stagionale o meno, dello stesso, essendo ragionevole e congruente con la successione di leggi che ha portato all'attuale testo, colmare in via interpretativa l'apparente dimenticanza del legislatore. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire
Consiglio di Stato 07.11.2019, su www.dirittosanitario.net
discuti sul forum

ANNUNCI SPONSORIZZATI


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Nicoloso B. R. - Le responsabilità del farmacista nel sistema farmacia
vai al download >>

SUL BANCO


chiudi