Sanità

gen292021

E-order: dalla convenzionata alla Dpc. Indicazioni su modalità e tempistica dal Mef

E-order: dalla convenzionata alla Dpc. Indicazioni su modalità e tempistica dal Mef

Le novità in tema di e-order riguardano anche le farmacie. Indicazioni e chiarimento sul nuovo aggiornamento delle Linee guida

Le novità in tema di e-order, vale a dire l'obbligo di emissione e trasmissione elettronica dell'ordine di acquisto di beni e servizi, attraverso il Nodo di smistamento degli ordini (Nso) - il sistema di gestione che opera presso il Ministero dell'Economia e delle finanze -, riguardano anche le farmacie. Il nuovo aggiornamento delle Linee guida prevede alcune indicazioni e chiarimenti in relazione a quali ambiti di attività tipici delle farmacie vi ricadano e secondo quale tempistica. Vale la pena ricostruire che cosa si prevede.

E-order: cos'è, come funziona e quali sono le tempistiche di partenza

L'obbligo - stabilito dalla Legge Bilancio del 2018 e declinato dal decreto del Mef del 7 dicembre 2018 - riguarda, come si ricorderà, almeno in una prima fase, gli ordini emessi verso i fornitori dai soli enti del Ssn - Regioni, Asl, strutture ospedaliere, così come dai soggetti (anche privati) che ordinano per loro conto. A essere implicati sono tutti gli ordini a cui poi seguirà una fattura elettronica (ordini di acquisto, di comodato d'uso, di riparazione, di apertura conto deposito, di noleggio bene, di fatturazione e ripristino, di prodotti a scorta, di transito occasionale, di fatturazione). L'impatto, quindi, è per tutti i fornitori, indipendentemente dall'oggetto della transazione commerciale, ma secondo modalità e procedure che sono diverse a seconda delle casistiche. Elemento centrale del sistema, a ogni modo, è il Nodo di smistamento degli ordini, il sistema centrale gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del ministero dell'Economia e delle Finanze, in grado di dialogare con le altre piattaforme della Pa - tra cui lo Sdi, il Sistema di interscambio della fattura elettronica - attraverso cui devono transitare le ordinazioni. "Nso" si legge nelle Linee guida V1.1 "gestisce lo scambio, tra clienti e fornitori, degli ordini di acquisto (e degli altri documenti eventualmente occorrenti). Oltre a provvedere al loro recapito, Nso verifica che i documenti trasmessi siano stati correttamente formati e che contengano tutte le informazioni necessarie al loro successivo utilizzo nelle fasi di fatturazione e pagamento". L'operatività, va detto, ha previsto una tempistica differente a seconda che l'oggetto dell'ordine fossero beni o servizi. In particolare, "per i beni, dal 1° febbraio 2020, l'ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di Nso e dal 1° gennaio 2021 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da Nso; per i servizi, invece la via telematica esclusiva è fissata dal 1° gennaio 2021, ma va ricordato che gli impatti su liquidazione e pagamento partono dal 1° gennaio 2022".

Farmacia: spesa convenzionata, Dpc, integrativa. Le casistiche di interesse

Ma quale è la situazione per la farmacia? A rispondere sono sempre le linee guida, pubblicate sul sito della Ragioneria dello Stato in una prima versione a fine anno e aggiornate il 21 gennaio: in particolare, va rilevata "l'esclusione dall'ambito di applicazione di Nso delle transazioni riferite alla cosiddetta spesa farmaceutica convenzionata o territoriale. Questa riguarda esclusivamente l'erogazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari, per i quali il Ssn corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito.
Sono invece soggetti all'emissione di Ordine elettronico mediante Nso:
- il servizio di distribuzione farmaci e dispositivi medici in regime di "distribuzione diretta" e "distribuzione per conto", in cui il bene sanitario eÌ acquistato dall'ente del Ssn e per il quale la farmacia emette fattura per l'aggio del servizio;
- prestazioni quali il servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti, il servizio di prenotazione, ritiro referti, e incasso per conto delle le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ecc., nel caso in cui tali attività siano svolte dietro corrispettivo verso l'ente del Ssn;
- i servizi di distribuzione alimenti, ausili ed altro". In particolare, rispetto a quest'ultimo punto, "va notato che, seppure l'oggetto dell'acquisto da parte dell'assistito sia un bene, la transazione nei confronti della farmacia (o del rivenditore di prodotti sanitari) eÌ da intendersi un servizio".
Secondo quanto si apprende, l'orientamento di Federfarma è di ritenere, conformemente alle indicazioni delle linee guida, che valga la deroga al primo gennaio 2022 in relazione agli impatti su pagamenti e liquidazione.

Francesca Giani
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