feb152011
Familiari coadiutori, sanzioni Inps ridotte fino al 31 marzo
I farmacisti che hanno in corso un contenzioso con l’Inps sull’iscrizione dei familiari coadiutori alla gestione artigiani e commercianti hanno tempo fino al 31 marzo per avvalersi della riduzione delle sanzioni civili. A ricordarlo è una comunicazione diffusa venerdì scorso dall’Istituto di previdenza nella quale si offre anche un sintetico riassunto della vicenda: la circolare 70/2004 imponeva ai titolari l’iscrizione all’Istituto dei familiari non farmacisti che svolgono in farmacia collaborazione «abituale e prevalente», senza rapporto di lavoro subordinato. La stessa circolare, considerate «le contrastanti direttive nel tempo impartite, la peculiarità della fattispecie e il comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali», ammetteva che le sanzioni per mancato adempimento dell’obbligo assicurativo potessero essere ridotte «ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge 388/2000».Da quel documento di sette anni fa era sorto un contenzioso con i farmacisti che si è risolto in via definitiva soltanto nel maggio dell’anno scorso, quando la Corte di cassazione (con sentenza 11466/2010) ha confermato l’orientamento della giurisprudenza di primo grado, favorevole all’Inps. A seguito di tale decisione, diversi uffici regionali dell’Istituto hanno riproposto con proprie direttive quanto già sanciva la 70/2004 a proposito della riduzione delle sanzioni, allo scopo di accelerare il recupero dei crediti. Per uniformare a livello nazionale tali indirizzi, la direzione generale dell’Inps ha quindi deciso, con la comunicazione di venerdì scorso, di ripristinare «il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella circolare 70/2004», per consentire «in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente».
La riduzione, tuttavia, si applica soltanto ai debiti precedenti al 28 marzo 2008, data della pronuncia con la quale la Corte di appello di Torino ha ufficializzato un orientamento poi confermato da altri giudici su tutto il territorio nazionale. «Per i debiti insorti successivamente a tale data» si legge nella comunicazione «le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all’articolo 116, commi 8 e 9 della legge 388/2000». La riduzione delle sanzioni, inoltre, si applica ai contenziosi non ancora definiti a condizione che:
- sia presentata istanza motivata nella quale c’è il riconoscimento del debito contributivo esistente in via amministrativa e giudiziaria;
- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.