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Diritto Sanitario

08 Ottobre 2019

Familiari coadiuvanti in farmacia. Corte d’Appello: contributi da pagare anche se l’età è avanzata


La Corte d'Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dal titolare di una farmacia avverso le cartelle esattoriali con le quali gli erano stati richiesti i contributi a titolo di iscrizione alla gestione commercianti della madre in qualità di familiare coadiutore.
La decisione della Corte territoriale era motivata sul rilievo che negli anni di riferimento la familiare aveva partecipato attivamente al lavoro aziendale della farmacia, in modo stabile e continuativo, svolgendo attività di riordino e sistemazione dei medicinali nel magazzino, con carattere di abitualità e prevalenza, sia rispetto ad altre attività - non risultando che ella avesse altre occupazioni diverse da quella presso la farmacia del figlio - sia rispetto ad altri fattori della produzione.

La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte, deducendosi tra i motivi, la mancata considerazione del concreto possibile apporto riferibile alla signora che, in considerazione dell'età, circa ottant'anni, non poteva che costituire un aiuto marginale reso per ragioni affettive, nonché la circostanza per cui la madre ottuagenaria del farmacista solo in virtù dell'età non può essere considerata risorsa con carattere di stabilità, prevalenza e funzionalità.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la correttezza della richiesta di versamento contributivo. La legge n. 613/1966 ha previsto che si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.
L'obbligo assicurativo, a seguito delle modifiche legislative intervenute negli anni, sorge dunque per i familiari dell'imprenditore commerciale che svolgano nell'impresa la propria attività con carattere di abitualità ovvero con continuatività e stabilmente e non in via straordinaria o occasionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro) - e prevalenza - ovvero con preponderanza sotto il profilo temporale rispetto ad altre occupazioni.

L'assicurazione per gli esercenti attività commerciali istituita con la L. n. 613 del 1966, è operativa anche nei confronti dei coadiutori familiari non farmacisti del titolare di una farmacia - in relazione alle attività di vario tipo demandabili a non farmacisti nella gestione della relativa impresa - nel concorso dei requisiti di legge relativi sia all'impresa e in particolare alle modalità di organizzazione e conduzione della stessa, sia alle modalità di partecipazione dei coadiutori all'attività dell'impresa.
Nel caso specifico, si è osservato, sono stati correttamente applicati nel giudizio d'Appello i principi in materia e rilevata la sussistenza dei requisiti necessari, valorizzando la circostanza per cui la madre del farmacista, malgrado l'età, avesse partecipato attivamente, fornendo un concreto apporto alla conduzione della farmacia nella sistemazione dei medicinali nel magazzino, svolta per varie ore quasi tutti i giorni almeno sino al 2009 - e dunque valorizzando anche la produttività dell'attività svolta - neppure risultando che avesse altre occupazioni.

Avvocato Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Cassazione Civile 23.09.2019 - www.dirittosantario.net

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