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Politica e Sanità

04 Luglio 2016

Farmaci Sop, Tar: sì alla libera pubblicità. Ranaudo: serve un chiarimento Aifa


La tesi ministeriale secondo la quale fare pubblicità ai farmaci Sop potrebbe incentivarne l'acquisto è in «palese contrasto con il quadro normativo» e anziché porre un divieto generale, «la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile e documentato dei farmaci Sop deve essere razionalmente perseguito imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario».

Questi i contenuti della sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso di un'azienda che ha sollevato l'istanza di autorizzazione a effettuare la pubblicità per un medicinale negata dal ministero «avendo appurato che il farmaco in questione pur non essendo soggetto a prescrizione medica non apparteneva ai farmaci da banco». Il Collegio ha richiamato la normativa «intervenuta nel corso del tempo a disciplinare la materia» e ha rilevato che la tesi del Ministero «si basa si basa sul presupposto che i farmaci Sop siano potenzialmente più pericolosi per la salute pubblica dei farmaci Otc; al riguardo è stato fatto presente che i farmaci Sop non possono essere liberamente scelti e prelevati dall'esposizione dal consumatore ma devono essere comunque consegnati dal farmacista o meglio devono essere previamente consigliati da quest'ultimo». In altre parole per il ministero la pubblicità potrebbe incentivare il consumo e l'acquisto in autonomia ma questo è in contrasto con la normativa. E in merito, i giudici hanno fatto notare che entrambe le tipologie di farmaci, poiché si possono vendere «senza la previa necessità della ricetta medica, sono dal legislatore considerati sullo stesso piano sotto il profilo della tutela della salute pubblica». E aggiungono che per suffragare un'eventuale differenza tra le due tipologie non «può essere richiamata la necessità del previo consiglio del farmacista, attesa l'irrilevanza sotto il profilo giuridico di tale elemento, in quanto se il consumatore finale richiede un determinato farmaco Sop il farmacista è tenuto a consegnarlo». Dunque, se l'obiettivo della normativa sulla pubblicità è assicurare «un consumo responsabile e documentato dei farmaci Sop» va perseguito «imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario» e non con un divieto generale di pubblicità per i Sop.

«Si tratta di una sentenza che crea quanto meno un dubbio normativo ma di fatto ha meno peso di una normativa vigente» chiarisce subito Carlo Ranaudo, docente di Analisi del mercato della Federico II di Napoli. «Chiaramente» spiega a Farmacista33 «se l'azienda decidesse di fare spot per i suoi farmaci si assumerà l'onere di un'eventuale denuncia ma potrà appellarsi alla decisione del Tar per proseguire la disputa in sede giuridica. Bisognerà capire se c'è intenzione, anche da parte delle istituzioni, di andare verso una modifica delle normative che semplificherebbero le cose. Di fatto le due tipologie di farmaci sono molto simili con banali differenze, a volte differiscono nella posologia pur avendo lo stesso brand. Di fatto sono la stessa categoria merceologica e gestiti come un tutt'uno da analisi e gestionali e non ci sarebbero rischi di abuso da parte dell'utenza, a fare la differenza è la presenza del farmacista e del suo consiglio. A livello di mercato» aggiunge «ci potrebbe essere una spinta promozionale ma senza rischi per la salute perché comunque è presente un farmacista a presidiare». Secondo Ranaudo, ci sono diverse strade percorribili: «Un'iniziativa parlamentare potrebbe riformare la normativa. Oppure servirebbe una presa di posizione da parte dell'Aifa, l'ente sovrintendente alla gestione del farmaco, con una circolare di chiarimento per dirimere la questione».


Simona Zazzetta

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