ott202015
Farmacia grossista, Cini: chiarimento argina distorsioni ma serve legge su separazione attività
Il chiarimento contenuto nella nota ministeriale sull'attività di grossista esercitata dal titolare di farmacia o da una società di farmacisti è «frutto di una attenta valutazione delle norme ma anche del buon senso» ma solo con una legge che separa le attività «si potrà così evitare la inaccettabile promiscuità riscontrabile in molte realtà». A dirlo è
Maurizio Cini, presidente Asfi in un commento a Farmacista33
La recente nota ministeriale della Direzione generale dei Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico ha chiarito molti dei dubbi riguardanti l'attività di grossista di medicinali, esercitata dal titolare di farmacia o da una società di farmacisti.
La problematica è infatti direttamente collegata al fenomeno della carenza sul mercato di alcuni medicinali. Si tratta di confezioni rimborsate dal Ssn con prezzo al pubblico nettamente inferiore a quello praticato in altri paesi Ue.
Tutto nasce dalla improvvida scelta del 2006 che, con il provvedimento noto come "decreto Bersani", abrogò l'incompatibilità tra dispensazione al dettaglio dei medicinali e la distribuzione all'ingrosso. Provvedimento che giunse a meno di tre anni dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2003, che al contrario affermava l'incostituzionalità della legge 362/91 nel momento in cui non vietava la doppia attività alle aziende grossiste che gestivano anche farmacie comunali.
Ora però il pensiero del Ministero della salute è chiaro, anche se poteva apparire ovvio il suo contenuto. Il Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Dott.ssa
Marcella Marletta, bene ha fatto a rispondere alla regione Lombardia che era stata interpellata dalla ASL di Mantova su alcuni dubbi sorti durante l'attività ispettiva presso farmacie che esercitano la doppia attività.
Si riportano quindi i seguenti principi, che ora dovranno essere fatti rispettare, senza più dubbi, dagli organi di vigilanza come ASL e NAS:
I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio della farmacia.
La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede l'autorizzazione all'esercizio di detta attività.
La nota continua poi precisando ulteriormente che
detti medicinali, inoltre, (quelli acquistati dalla farmacia presso il grossista o il produttore)
anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino della farmacia acquirente... Conclude la nota:
In nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente.
Naturalmente si tratta di un'interpretazione, per quanto autorevole. Questi concetti però sono frutto di una attenta valutazione, non solo delle norme sulla tracciabilità del farmaco, ma anche del buon senso. Purtroppo però le disposizioni frettolosamente inserite nell'art. 100 del decreto legislativo 219/06 non tennero conto del fenomeno che ora si cerca di arginare e che è letteralmente "scappato di mano".
Al fine di evitare interpretazioni eventualmente ambigue, è stata presentata il 14 aprile 2015 una proposta di legge (C.3036) a firma dei Deputati Russo, Faenzi, Occhiuto, Castiello, Polverini, Palmizio e Milanato avente il seguente titolo: "Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di separazione tra le attività di distribuzione dei farmaci all'ingrosso e le attività di vendita al pubblico". I punti qualificanti della proposta di legge consistono nel divieto di esercitare l'attività all'ingrosso negli stessi locali della farmacia o in locali comunicanti con essa e, di particolare rilevanza, l'incompatibilità per il titolare e per il socio di farmacia di ricoprire la figura di "persona responsabile" dell'attività all'ingrosso. Nella stessa direzione va la ulteriore proposta di legge - primo firmatario l'On. Paolo Russo - (C.3034) con la quale si chiede l'estensione della tracciabilità delle confezioni anche nel passaggio tra grossista e distributore finale (farmacie, parafarmacie, ospedali).
Se, come è auspicabile, il testo sulla separazione delle attività di farmacia e di grossista diverrà legge, non verrà scalfita la possibilità per il farmacista, titolare o socio, di esercitare anche l'attività di grossista ma si potrà così evitare la inaccettabile promiscuità riscontrabile in molte realtà.
Maurizio Cini
Presidente Asfi