Diritto

mar292023

Farmacista titolare sospeso, Tribunale interviene su gestione dell'esercizio e delle ricette Ssn

In caso di sospensione dall’esercizio della professione di farmacista è esclusa la possibilità di delega e di diritto al rimborso dei medicinali erogati all’utenza

Farmacista titolare sospeso, Tribunale interviene su gestione dell’esercizio e delle ricette Ssn
La sospensione dall'esercizio della professione di farmacista irrogata dal competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia, giacché il presupposto per la gestione della struttura ai sensi dell'art. 7 comma 7 L. n. 362 del 1991 è l'iscrizione all'albo dei farmacisti, mentre la sospensione dall'esercizio della professione produce anche se in via temporanea gli stessi effetti del provvedimento di radiazione.

Farmacia senza titolare non può gestire servizio farmaceutico

Nel caso specifico, a seguito della sospensione del farmacista dal relativo albo e in mancanza di una valida sostituzione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 475 del 1968, la farmacia si è trovata nell'impossibilità di operare, in quanto priva del titolare dell'autorizzazione. Ne consegue che la farmacia non poteva spedire ricette in regime di convenzionamento, perché priva di un soggetto legittimato a gestirla e a compiere i relativi atti di gestione. In base all'art. 8 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371: ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione" (comma 1); - "il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilità" (comma 3). Nel caso di concreto il titolare non ha sottoscritto il documento contabile, non avendo il potere di farlo nel periodo di riferimento.
La sospensione del titolare della farmacia dall'albo dei farmacisti determina di per sé l'impossibilità di gestione dell'esercizio farmaceutico, con conseguente impossibilità di operare per conto del Servizio sanitario nazionale. Un farmacista delegato non ha alcun potere di spedire le ricette o di dispensare i farmaci trattandosi di atti preclusi anche al suo delegante con conseguente esclusione del rimborso di quanto erogato all'utenza.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire - Tribunale di Napoli 16.02.2023 su www.dirittosanitario.net  
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