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Politica e Sanità

10 Gennaio 2018

Farmacisti grossisti, Tar conferma separazione attività. Cini: ora basta querelle


Si è concluso con una sentenza di inammissibilità (n. 12624/2017) l'iter nella Giustizia amministrativa del ricorso di un gruppo di farmacie che avevano impugnato, per l'annullamento, il protocollo "Testo condiviso. Distribuzione medicinali", siglato l'8 settembre 2016 dal ministero della Salute, Aifa, Regione Lazio, Regione Lombardia e varie associazioni di categoria, e il verbale d'ispezione dei Nas verso una delle farmacie ricorrenti basato sui contenuti del documento. Secondo il Tar del Lazio, a cui le farmacie si erano rivolte circa un anno fa, il documento non ha "la dignità del provvedimento amministrativo" mentre ha un "contenuto ricognitivo o meramente interpretativo" e già "questo vale a collocarlo fuori dall'area provvedimentale". Quindi i giudici non possono intervenire. Il particolare, i ricorrenti puntavano il dito contro la parte in cui il documento prescrive che "nell'ipotesi di farmacista titolare di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, i farmaci acquistati dalla farmacia non possono che essere ceduti al pubblico e non anche ad altri grossisti atteso che la farmacia è deputata alla erogazione dell'assistenza farmaceutica e non potrebbe svolgere attività di vendita all'ingrosso di medicinali anche se il farmacista fosse in possesso della relativa autorizzazione". Ma per i giudici l'obiettivo di chi ha condiviso il documento, in merito alle attività dei farmacisti grossisti, è l'impegno, "al fine di attivare le opportune verifiche", a inoltrare "le segnalazioni per ciascuno dei medicinali irreperibili (...) direttamente alla Regione/ Provincia Autonoma competente previa verifica dell'assenza del medicinale nell'elenco dei medicinali carenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Aifa".

Inoltre è stata condivisa l'idea che "i medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco che la identifica debbono essere conservati nei magazzini annessi alla stessa, quali risultanti da provvedimento di autorizzazione all'esercizio o da successivi provvedimenti e possono essere venduti solo al pubblico o ad altri utilizzatori finali previa prescrizione medica e non anche a grossisti, in quanto la farmacia è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali anche se i! suo titolare è in possesso di due distinte autorizzazioni". Con questa sentenza pubblicata lo scorso 22 dicembre, i giudici amministrativi ribadiscono quanto avevano già pronunciato in precedenza e nella trattazione viene infatti richiamata la sentenza n. 2703 del 22 febbraio 2017, in cui era già stato affermato che «non risultano ammissibili passaggi dal magazzino della farmacia a quello di grossisti, a prescindere dalla titolarità degli stessi, a titolo di compravendita o comunque oneroso».

«Una sentenza condivisibile sia nella forma ma soprattutto nella sostanza - commenta Maurizio Cini, presidente di Asfi - nulla vieta al titolare di farmacia di fare impresa anche nel commercio all'ingrosso ma solo separando nettamente le due attività. L'artifizio usato e consistente nell'acquistare medicinali mediante il codice univoco della farmacia per poi cederli all'impresa grossista è illegittima. La norma contenuta negli articoli del decreto legislativo 219/06 lo vietano espressamente nella parte in cui sono elencate le provenienze e le destinazioni dei medicinali acquistati e ceduti dalle farmacie e dai grossisti. La farmacia acquista unicamente dai produttori e dai grossisti e rivende al pubblico. Il grossista acquista dai produttori o da altri grossisti e rivende alle farmacie. Mi auguro che la questione sia chiusa definitivamente e non continuino le solite querelle per ritardare a giungere a un punto fermo».

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