Sanità

set282018

Farmacisti-Grossisti, sentenza Cds deterrente per chi non rispetta regole

Farmacisti-Grossisti, sentenza Cds deterrente per chi non rispetta regole
Le attività di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso vengono svolte con codici differenti e questo dipende dalla necessità di assicurare la tracciabilità dei farmaci, di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli. In nessun caso quindi il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente. A ribadirlo è la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata la settimana scorsa, con cui è stato respinto l'appello di due soci titolari di farmacia per l'annullamento di quanto disposto dal Tar Lombardia, che aveva confermato la diffida del 2015 dell'Asl di Mantova a sospendere commistioni tra attività di distribuzione all'ingrosso e di vendita al dettaglio. «Una sentenza importante» commenta Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, «che fa chiarezza nel settore e che potrebbe avere un effetto di contenimento rispetto a fenomeni distorsivi».

Un punto importante contenuto nella Sentenza è la ricostruzione dell'«assetto ordinamentale» entro cui possono operare le due attività, distinte, di grossista e farmacia, che prevede in primis «il rispetto delle regole che attengono alla non commistione della vendita all'ingrosso e della vendita al dettaglio» e di un ordine logico-giuridico dei processi della filiera. Un concetto che serve a garantire il servizio pubblico ma non comporta «limitazioni o divieti all'attività di commercializzazione all'ingrosso del farmacista a ciò autorizzato». Così, si legge, «alla luce del d.lgs. n. 219/2006, come modificato, chiunque intenda svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali deve possedere un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma o dalle altre autorità competenti, nella quale sono indicati i locali oggetto dell'attività (art.100)». La «differenza dei codici inerenti all'attività di grossista e di farmacista venditore al dettaglio» fa parte di quegli «accorgimenti operativi tesi a garantire la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni, senza che ad essi possa essere ricondotta una finalità di limitazione o divieto dell'attività di commercializzazione». I «codici differenti» cioè «consentono il flusso di dati presso la Banca dato della tracciabilità del farmaco, tesa a garantire l'autenticità dei medicinali in commercio in Italia ed a rafforzare il contrasto alle frodi».
D'altra parte, «il sistema risulta fortemente caratterizzato dalla necessità di garantire il servizio pubblico, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche. In tale contesto si inserisce il parere del Ministero della salute laddove richiede, che pur a seguito dell'eliminazione dell'incompatibilità per le farmacie di vendere all'ingrosso, sia comunque garantita la tracciabilità dei farmaci, tesa proprio ad evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita su mercati paralleli in danno dell'Erario pubblico e della salute pubblica». Nella sentenza, poi, vengono ripercorsi tutti gli obblighi in capo al grossista, e tra questi anche quello di «conservare una documentazione, sotto forma di fatture, oppure sotto forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta, per ogni operazione di entrata e di uscita» le informazioni necessarie». «La ritengo una interpretazione favorevole a fare chiarezza nel settore» è il commento di Mirone. «Il fatto che sia il Consiglio di Stato a essersi espresso in questa direzione, a fronte di pareri dei vari Tar contrastanti, è positivo e credo che condizionerà anche eventuali ricorsi futuri». In particolare, «alcune sentenze avevano lasciato pensare che il passaggio di merce nell'ambito della stessa proprietà poteva avvenire senza tracciatura. Ora, il Consiglio di Stato ha sancito definitivamente che, essendoci codici diversi, per quanto riferibili allo stesso soggetto, tutti i movimenti devono essere tracciati, con tutta la documentazione del caso, anche di carattere fiscale. Il passaggio cioè deve essere accompagnato da un documento che lo attesti. Questo rende di fatto più complessa la movimentazione dei prodotti tra il magazzino di proprietà della farmacia, attraverso cui spesso si acquista la merce, e il magazzino della distribuzione intermedia, dal quale invece si tende a rivendere. Ci aspettiamo che la sentenza possa avere un effetto di contenimento».

Francesca Giani
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