Sanità

set192017

Farmacisti-grossisti, Tar Lombardia: attività sono distinte. Ordine logico-giuridico filiera rimane

Farmacisti-grossisti, Tar Lombardia: attività sono distinte. Ordine logico-giuridico filiera rimane
L'eliminazione dell'incompatibilità tra l'esercizio della distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente permesso lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico, ma non ha affatto determinato l'inversione dell'ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco. Il principio emerge dalla sentenza del Tar della Lombardia, sezione di Brescia, pubblicata il 15 settembre: la vicenda fa riferimento al ricorso di una titolare di farmacia, autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di farmaci dal 2011, contro la Ats Valpadana, per l'annullamento della diffida della Asl di Mantova, a seguito di una visita ispettiva dei Nas di Cremona. «Premesso che è indubbio» si legge nella sentenza «che la farmacia ricorrente sia autorizzata anche alla distribuzione di farmaci (quindi, unico soggetto, dotato di una sola partita IVA, autorizzato a svolgere due distinte attività), si osserva, preliminarmente, che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'Amministrazione - sulla base del parere del Ministero - non ha inteso sostenere che la farmacia, deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica, non possa svolgere attività di distribuzione dei farmaci, ma unicamente che le due attività -legittimamente poste in essere dal medesimo soggetto in quanto in possesso delle relative autorizzazioni - debbono comunque restare distinte, al fine di consentire la tracciabilità e la verifica della disponibilità dei farmaci. Infatti, se è pur vero che i farmacisti titolari di farmacia possano svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali e che le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possano, parimenti, svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali, ciò non significa che si sia inteso stravolgere completamente le modalità di esercizio delle due attività, consentendo una totale commistione e indifferenziazione delle medesime, che al contrario restano ben distinte. In buona sostanza, l'eliminazione dell'incompatibilità (in precedenza sussistente) tra l'esercizio della distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente permesso lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico, ma non ha affatto determinato -come, invece, sostenuto in ricorso» in cui si è fatto riferimento alla legittimazione «a movimentare merce da un magazzino all'altro ricorrendo allo strumento del documento di trasposto" (DDT)-» «l'inversione dell'ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco e che trova la propria definizione e regolamentazione proprio nel D. Lgs n. 219 del 2006.

Conseguentemente, la rimozione della suddetta incompatibilità non ha determinato una "ineliminabile commistione" tra le due attività che restano differenziate e diversamente regolate dal punto di vista strutturale e gestionale (ad esempio sotto il profilo della gestione separata dei rispettivi magazzini e della conseguente inammissibilità di un deposito indifferenziato di farmaci nei magazzini destinati alle due attività)». Ancora più nel dettaglio, continua la sentenza, «la filiera del farmaco, regolamentata dal D. Lgs n. 219 del 2006, opera secondo una direzione a senso unico, dal produttore al distributore all'ingrosso e da questi alle farmacie per la vendita al dettaglio; l'eliminazione della incompatibilità tra attività di distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio, come detto, non ha determinato lo stravolgimento della filiera predicato dalla ricorrente, ma solo la possibilità per lo stesso soggetto, ove debitamente autorizzato, di svolgere le due, distinte, attività». Richiamate anche le finalità di salute pubblica: «La filiera del farmaco definita dal citato D. Lgs 219/2006 e la specifica regolamentazione delle due distinte attività in discussione, peraltro, rispondono a finalità di salute pubblica e trovano la propria giustificazione non solo nella necessità di garantire la tracciabilità dei farmaci, ma soprattutto consentono alle strutture a ciò deputate di monitorare e, quindi, di assicurare la reperibilità e disponibilità dei farmaci medesimi. Dunque, la mancata differenziazione e la sostanziale commistione di due attività che devono, invece, restare distinte (per quanto esercitate dal medesimo soggetto), si pone in contrasto con le esigenze di tutela della salute pubblica sopra evidenziate e perseguite dalla complessiva disciplina delineata, tra l'altro, dal D. Lgs n. 219/2006». Il fatto che la ricorrente, «agendo legittimamente in qualità di grossista, incontri difficoltà nell'approvvigionamento dei farmaci a causa di un atteggiamento distorsivo della concorrenza o comunque di una pratica commerciale scorretta -come asserito nelle memorie da ultimo depositate-, è circostanza di fatto (eventualmente tutelabile nelle sedi appropriate) che non giustifica l'inversione dell'ordine logico della filiera del farmaco e degli ordinari rapporti tra operatori, che, come detto, prevedono che il grossista rifornisca la farmacia e non viceversa».

«È una tesi che abbiamo sempre sostenuto» è il commento di Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, «e ci fa piacere vederne conferma in una sentenza. Quello che viene ribadito è il concetto che le farmacie possono dedicarsi all'attività di ingrosso ma i processi della filiera non devono essere alterati. Per quanto ci riguarda, continueremo nella logica della collaborazione a tutti i tavoli istituzionali, che vogliono salvaguardare il ruolo fondamentale della distribuzione del farmaco ai cittadini. E proprio sul tema, recentemente c'è stato un incontro con l'Aifa, dove l'attenzione è massima». Francesca Giani
discuti sul forum

ANNUNCI SPONSORIZZATI


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Nicoloso B. R. - Le responsabilità del farmacista nel sistema farmacia
vai al download >>

SUL BANCO


chiudi