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30 Aprile 2020

Fase 2, nuove misure di tutela dei lavoratori. Ecco cosa cambia per la sicurezza nelle farmacie


Mancano quattro giorni all'avvio della cosiddetta Fase 2, quando sarà pienamente in vigore il Dpcm del 26 aprile. Ma che cosa cambierà per le farmacie che essendo servizi essenziali sono rimaste sempre aperte?

Mancano quattro giorni all'avvio della cosiddetta Fase 2, quando saranno pienamente in vigore il Dpcm del 26 aprile e il Protocollo condiviso Governo e parti sociali del 24 aprile, che va ad aggiornare quello di marzo. Ma che cosa cambierà per le farmacie, che, essendo servizi essenziali, sono rimaste sempre aperte? A fare il punto una circolare di ieri di Federfarma.

In presenza di misure non adeguate, a rischio prosecuzione attività

Il 4 maggio segna di fatto il passaggio alla cosiddetta fase 2 che prevede un primo allentamento nelle restrizioni. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, «la prosecuzione delle attività produttive» fa il punto la circolare «può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tale misura è formalmente richiamata anche dal Dpcm 26 aprile 2020 (art. 2)».
Mentre un punto fondamentale sottolineato nel Protocollo è che «va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e, per le piccole imprese, con le rappresentanze territoriali, come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza dei lavoratori».
In generale, «è costituito in azienda un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali o, in alternativa, dei comitati territoriali». In ogni caso, «per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative, come per esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro».

Età e comorbidità sono da rilevare. Il ruolo del medico competente

Un altro passaggio di particolare importanza è rappresentato dalla circolare del Ministero della salute di ieri (0014915-29/04/2020), sulle Indicazioni operative relative alle attività del medico competente. «La salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro vedono coinvolte numerose figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità ben precisi. Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica. In questo contesto il ruolo del medico competente si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro». La sua funzione è anche quella di «supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo». In particolare, «eÌ opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed eÌ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione anche all'età o alla presenza di co-morbilità. I lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)».

Le regole per la sanificazione periodica e in caso di contagio

Infine, capitolo rilevante - sottolinea ancora la circolare di Federfarma - riguarda la sanificazione: «è ribadito che l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute (n. 5443 del 22 febbraio 2020), con l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da Sars-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio».

TAG: FARMACIE, FARMACIE TERRITORIALI, CORONAVIRUS, COVID-19, SARS-COV-2, DPCM DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

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