feb62019
Fattura elettronica e Sistema Ts, vademecum per orientarsi al banco
L'avvio della fatturazione elettronica non è stato ovunque senza conseguenze e per rilevarlo basta sfogliare, a oltre un mese di distanza dalla partenza, le pagine dei quotidiani, nazionali e locali, con da ultimo la denuncia di associazioni dei consumatori relativa ad alcuni esercenti che emettono fattura dietro corresponsione di un pagamento aggiuntivo. Una situazione di caos, a cui man mano si sta cercando, da parte delle istituzioni, di porre rimedio. Un recente intervento, da parte delle Agenzie delle Entrate, ha interessato la sanità, con ricadute anche sulle farmacie, con una serie di Faq che passano in rassegna alcune situazioni specifiche - che possono anche capitare al banco -, indicando quando la fatturazione deve essere digitale e quando cartacea. Le Faq sono state pubblicate sul sito delle Agenzie a fine gennaio, nella sezione dedicata alla fatturazione elettronica, e sono state rilanciate anche da una circolare di Federfarma dell'altro ieri.
Come si ricorderà e - come rimarcato dalle Agenzie delle entrate -, per quanto riguarda «le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria» non solo non è previsto l'obbligo della fatturazione elettronica, ma «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture elettroniche. La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l'articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018, il cosiddetto Decreto Fiscale, prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Considerato l'esplicito divieto in tal senso, tali soggetti continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità».
Ci sono però delle
casistiche che possono capitare al banco e che possono determinare incertezze nell'operatività: un primo dubbio, infatti, riguarda
il caso in cui il paziente «eserciti l'opposizione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema tessera sanitaria». In mancanza, quindi, della effettiva trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, cade il divieto? No, risponde l'Agenzia: anche in questa situazione «non si deve emettere la fattura elettronica. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato».
E nel
caso in cui «una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie occorre emettere la fattura elettronica?» La risposta è di nuovo no. Però attenzione: «Occorre distinguere due diverse fattispecie» è l'indicazione dall'Agenzia. «Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema Ts (salvo il caso dell'opposizione del paziente)». Nel dettaglio, «l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS; l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese"».
Qualora, invece, «dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l'intera spesa va trasmessa al Sistema Ts (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA)». Ma «in entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo».
Francesca Giani