Diritto Sanitario
14 Marzo 2016Rigettato dal Tribunale Amministrativo il ricorso proposto contro il decreto di «Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione di 341 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nei comuni della Regione Lombardia» e la graduatoria (limitatamente alla parte relativa alla collocazione delle ricorrenti). A sostegno dell'impugnazione è stata anche contestata la tardività della nomina della commissione esaminatrice rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 11, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012.
Tale termine - secondo la prospettazione delle ricorrenti - sarebbe stato posto per evitare che la conoscenza dei nominativi dei concorrenti potesse influire sulla selezione dei commissari. Il motivo è stato rigettato anche attraverso il richiamo di una tesi giurisprudenziale secondo cui i termini del procedimento amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, potendosi tuttavia desumere la natura perentoria anche implicitamente dalla ratio legis e dalle specifiche esigenze di rilievo pubblico che lo svolgimento di un adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a soddisfare. Nel caso di specie, il termine non è espressamente qualificato come perentorio dal citato art. 11, comma 4, e non è apparsa condivisibile la ratio di tale termine come argomentata dalle candidate-ricorrenti. Infatti si è osservato che i commissari devono necessariamente conoscere i nominativi dei concorrenti, atteso che - diversamente - non potrebbero procedere alla dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità.
(Avv. rodolfo pacifico - www.dirittosanitario.net)
Per approfondire TAR Lombardia 04.03.2016, su www.dirittosanitario.net
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