L’attuale legge 11 gennaio 2018, n. 3 – che di fatto ha solo aumentato le incompatibilità della professione di farmacista con le altre professioni sanitarie. L'articolo 102 del RD n. 1265/1934 (TULLSS)fa parte di una legge che risale al periodo in cui le professioni sanitarie principali erano solo tre, medico, veterinario e farmacista, quindi è nata per tutelare il consumatore finale dal conflitto di interessi tra dispensatori e prescrittori di farmaci con obbligo di prescrizione. Oggi non si comprende quale possa essere la ragione per cui tale divieto debba essere allargato a tutte le nuove professioni sanitarie oltre a quelle a cui compete, in via esclusiva, la prescrizione dei farmaci etici. La stessa sentenza n. 4877 dell'8 agosto 2018 del Consiglio di Stato parla di medico-farmacista, di rischio per “eccessive prescrizioni di medicinali pro domo sua”. Che cosa ha a che fare con le professioni sanitarie che non possono prescrivere farmaci etici? Allora lo stesso farmacista che vende e, allo stesso tempo, consiglia un farmaco OTC e/o un integratore alimentare sarebbe in conflitto di interessi con se stesso! Nel caso specifico del farmacista e biologo nutrizionista, questa legge è intervenuta a gamba tesa sulla vita professionale di chi già da anni praticava la doppia professione, in alcuni casi danneggiando farmacisti collaboratori o titolari di piccole farmacie/parafarmacie, che basavano il sostentamento economico della propria famiglia anche sulla doppia professione. Senza contare il tempo, il denaro ed il sacrificio per realizzare una doppia carriera professionale. Questa legge ha danneggiato anche i farmacisti studenti già in corso, se non in dirittura di arrivo, per diventare anche biologi nutrizionisti. Ma gli articoli 3 e 4 della nostra costituzione a cosa servono? È possibile che si permetta ad una legge ante-guerra, di discriminare la professione del farmacista rispetto ad altre professioni sanitarie? Ad esempio: perché un biologo può essere anche psicologo ed un farmacista no? Qui non si tratta di creare tensioni tra ordini o di prevaricare le competenze di altri ordini professionali ma di permettere, a chi se l’è guadagnato, di esercitare entrambe le professioni esattamente come era possibile prima del 15 febbraio 2018, data di entrata in vigore della L. 3/2018. Qualcuno sostiene che l’incompatibilità tra la professione di farmacista e biologo non sussiste perché la professione del biologo non è mai esplicitamente dichiarata “professione sanitaria”, né nella L. 3/2018, né, tantomeno, nel decreto ministeriale 23 marzo 2018 che contiene l’ordinamento della professione di biologo. Tuttavia la dottrina giurisprudenziale non è dello stesso parere. Mi auguro che le nostre istituzioni continuino a sollecitare un chiarimento e, soprattutto, una modifica della normativa. Il legislatore dovrebbe pronunciarsi a favore di stimoli positivi per l’evoluzione professionale degli individui evitando le discriminazioni nei confronti di coloro che si sacrificano per l’acquisizione di nuove competenze professionali, nel rispetto delle leggi vigenti. L’art. 102 deve essere modificato e superato in senso migliorativo, quindi a favore del lavoro e dell’evoluzione professionale. Oggi è anacronistico che il farmacista venga ulteriormente discriminato e penalizzato per effetto di una legge che risale al 1934.