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Politica e Sanità

04 Aprile 2017

Galenici dimagranti, decreto correttivo fissa obblighi e riduce sostanze vietate. Ecco quali


Il divieto di prescrizione e di preparazione previsto inizialmente per circa 40 sostanze è stato ristretto a 16 sostanze medicinali vietate a scopo dimagrante. È quanto stabilisce, contestualmente a specifici adempimenti per medici, farmacisti e Asl qualora preparazioni magistrali a base di qualsiasi sostanza medicinale vengano prescritte a scopo dimagrante e allestite in farmacia, il decreto correttivo firmato dal Ministro della Salute che modifica il precedente DM 22.12.2016 e che entrerà in vigore non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da una nota della Sifap, una delle sigle presente al Tavolo tecnico che ha portato a questa decisione del Ministero, si apprende che il testo correttivo prevede il divieto per i medici di prescrivere e per i farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali, singolarmente, in associazione tra loro o singolarmente in due o più preparazioni per il medesimo paziente: acido deidrocolico; acido ursodesossicolico; buspirone; deanolo-p-acetamido benzoato; d-fenilalanina; fenilefrina; fluvoxamina; idrossizina; L-tiroxina; naltrexone; oxedrina (sinonimo sinefrina); pancreatina; sertralina; spironolattone; triiodotironina; zonisamide. Tornano, invece, normalmente prescrivibili e preparabili in farmacia le sostanze naturali (anche in forma di estratto secco) per le quali il divieto è decaduto: 1-(beta-idrossipropil) teobromina; 5-idrossitriptofano; aloe e.s. titolato; boldo e.s. boldina; bromelina; caffeina; cascara e.s. cascarosidi; citrus aurantium e.s. sinefrina; cromo; finocchio e.s.; fucus e.s. iodio totale; fucus vesciculosus estratto secco; guaranà e.s. caffeina; inositolo; L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina; L-carnosina; pilosella e.s. vitex; rabarbaro e.s. reina; senna; slendesta; tarassaco e.s. inulina; tè verde e.s. caffeina; teobromina. Per quanto riguarda gli obblighi, per ogni preparazione magistrale contenente qualsiasi principio attivo prescritto a scopo dimagrante, il medico è tenuto a indicare detta finalità nella ricetta, a ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico, a specificare le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d'uso e a trascrivere un riferimento numerico o alfanumerico che consenta di risalire all'identità del paziente senza riportare le generalità dello stesso.

Il farmacista dal canto suo deve trasmettere mensilmente tali ricette in originale o in copia alla Asl di riferimento che a sua volta deve inviarle al Ministero della salute per le opportune verifiche. Positivi i commenti della categoria. «Grazie all'impegno di Fofi, che ha raccolto le aspettative delle associazioni di categoria» scrive Sifap «e alla disponibilità del ministero della Salute a costituire un tavolo tecnico, cui Sifap ha dato un contributo importante ai fini delle modifiche introdotte, consentendo anche lo stralcio dell'art. 2 della precedente stesura che imponeva il divieto "[...] a scopo cautelativo ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione", è stato possibile raggiungere un accordo che ha ulteriormente modificato nel seguente modo il decreto che entrerà in vigore». Con questo correttivo, commenta Federfarma si «riporta un po' di chiarezza nel settore. Merito del lavoro portato avanti dal tavolo ministeriale, grazie allo spirito di collaborazione di tutti i suoi partecipanti» Simona Zazzetta

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