mag172016
Galenici dimagranti, sentenza d'appello cancella concetto di preparato "abnorme"
Un preparato galenico magistrale non si può definire "abnorme" se allestito secondo le norme e con sostanze la cui utilizzazione è consentita su prescrizione medica. A stabilirlo indirettamente è una recente sentenza (13 maggio 2016) della Corte di Appello di Torino che ha assolto un farmacista condannato perché, secondo i giudici di primo grado, anche se «era ben vero che aveva utilizzato soltanto sostanze consentite, avrebbe dovuto accorgersi che la loro miscelazione, pur prescritta dal medico, avrebbe dato vita a galenici magistrali "abnormi"». A segnalare la sentenza d'Appello è l'avvocato
Claudio Duchi, dello studio legale Cavallaro Duchi Lombardo-
Osservatorio Iusfarma, che ne ha analizzato i contenuti concludendo che «si tratta di un esito di cui tutti i farmacisti si debbono rallegrare perché contribuisce a dare più certezza al loro lavoro». La vicenda giudiziaria risale al 2009 quando il Tribunale di Novara - Sezione di Borgomanero aveva condannato un farmacista preparatore alla «non lieve pena di due anni e dieci mesi di reclusione avendolo riconosciuto colpevole di aver allestito galenici magistrali "abnormi"». Il procedimento penale era stato aperto dopo la denuncia di alcuni pazienti in cura da un medico per perdere peso che avevano «accusato lievi disturbi attribuiti all'assunzione di preparati galenici costituiti da una miscela di più sostanze utilizzate, appunto, per la riduzione del peso». L'azione legale aveva coinvolto il medico prescrittore e il farmacista preparatore. Il primo ha patteggiato la pena, il farmacista, invece, «aveva resistito in giudizio fondando la sua difesa su due capisaldi: aveva diligentemente spedito le prescrizioni del medico; aveva allestito i galenici magistrali prescritti perché essi riguardavano soltanto sostanze la cui utilizzazione era consentita nelle preparazioni galeniche». Il tribunale decise per la «condanna per lesioni e per altri reati tra cui il principale quello previsto all'art. 73 del DPR n. 309/1990 per aver illecitamente prodotto e venduto sostanze stupefacenti e psicotrope, effettivamente contenute nelle preparazioni in oggetto ma la cui utilizzazione su prescrizione medica era comunque consentita». Duchi ricorda che la decisione «aveva suscitato molto allarme poiché aveva inferto uno strappo nel panorama giurisprudenziale che poteva costituire un precedente assai pericoloso». Di fatto osserva l'esperto, secondo la prevalente giurisprudenza, la normativa italiana in materia di preparazioni galeniche «è dettagliata e perciò stringente ma, insieme, idonea a garantire il medico e soprattutto il farmacista della liceità delle preparazioni che utilizzino soltanto sostanze consentite». E ricorda che da una parte, l'orientamento costante della giustizia penale «ha sempre preso atto dell'obbligo del farmacista di spedire la ricetta del medico senza sindacarne il contenuto salvo che si tratti di veleni». Dall'altra la giustizia amministrativa «ha sempre negato la legittimità dei provvedimenti ministeriali intesi a vietare nella preparazione dei galenici magistrali non già talune sostanze specificamente individuate, bensì tutte quelle dotate di certi effetti, ad esempio anoressizzanti a carattere sistemico, ritenendo che tale divieto limitasse eccessivamente la facoltà prescrittiva del medico». La sentenza della Corte di Appello di Torino ha «ricucito lo strappo» stabilendo che «il fatto non costituisce reato» e non lasciando «dubbi sul rifiuto del concetto di galenico magistrale "abnorme"». E conclude: «La sentenza è importante perché ha stabilito l'innocenza dell'imputato nonostante il reato fosse pacificamente prescritto e quindi fosse più semplice dichiararne l'estinzione. Se così fosse accaduto, tuttavia, implicitamente la Corte avrebbe riconosciuto che l'innocenza dell'imputato non risultava di immediata evidenza avallando, sia pure indirettamente, la tesi per cui il concetto di galenico magistrale "abnorme" può avere cittadinanza nel nostro ordinamento».
Simona Zazzetta