Sanità

gen272015

Garante: privacy dipendenti da rispettare anche in farmacia plurirapinata

Garante: privacy dipendenti da rispettare anche in farmacia plurirapinata
L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che del codice della privacy, anche dello statuto dei lavoratori (dlgs 300/1970) che vieta il controllo a distanza del dipendente. Il fatto che una farmacia pluri-rapinata sia disseminata di telecamere e i lavoratori lo sappiano non fa venire meno la violazione. Lo afferma il Garante della Privacy nel provvedimento n.559 del 20 novembre scorso verso un farmacista romano al quale va concessa l'attenuante di avere subito 17 rapine a mano armata dal 1982 ad oggi. L'anno scorso le Fiamme Gialle accertano che il sistema di videosorveglianza del negozio consiste in otto telecamere, cinque monitor e un registratore digitale; il titolare (anche del trattamento dati) è l'unico ad avere accesso a tutte le immagini registrate, che si conservano per 48 ore, mentre i dipendenti vedono solo quanto avviene in tempo reale. Inizialmente, la GdF si sente rispondere che sette telecamere afferiscono a un'importante società di sorveglianza, e una "invia le immagini solo al monitor dell'ingresso". Inoltre, i dipendenti sarebbero consapevoli dell'installazione del sistema "istituito solo per proteggerli e mai per controllarli". In un'integrazione successiva però lo stesso titolare ammette che le telecamere sono 10, e solo due di esse sono conferite in comodato d'uso dalla società di sorveglianza e ad essa collegate, mentre le altre sette sono di proprietà del farmacista e le immagini registrate arrivano al registratore chiuso nell'armadio e visibile a lui. Quanto alle dichiarazioni di consenso firmate dai dipendenti, il titolare allega 12 distinte informative, "per ricevuta e presa visione", relative all'esistenza di un impianto di otto telecamere "con videoregistrazione", ma il Garante rileva che non riportano data. Anche l'individuazione della società di sorveglianza responsabile del trattamento, di fatto su sole due telecamere su dieci, risulta parziale, né si evidenzia la nomina di altri responsabili né di incaricati. Ergo, il Garante prescrive alla farmacia entro 60 giorni di designare Sicuritalia responsabile del trattamento, individuare per iscritto gli incaricati, fornire ai dipendenti un'informativa completa di tutti gli elementi (articolo 13 del Codice dlgs 196/03) inclusivi di finalità e diritti, e di adeguarsi alle normative con particolare riferimento alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro. La farmacia dovrà comunicare le misure al Garante entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, in caso contrario ci sarà la sanzione (per inosservanza, amministrativa, massimo 180 mila euro ex art. 162, comma 2-ter del Codice).

Mauro Miserendino

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