mag192021
Green Pass, cambiano validità e casistiche. Le nuove misure nel Decreto Riaperture Bis
Durata di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale per il Green Pass e possibilità di rilasciare il certificato dopo la prima dose. Le nuove misure
Durata di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale per il
Green Pass e possibilità di rilasciare il certificato anche in occasione della prima dose, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione e fino alla data fissata per il richiamo. È questa la principale novità introdotta dal nuovo Decreto, in vigore da ieri, che rivede, tra l'altro, la road map delle riaperture e il nuovo sistema per la determinazione dei colori delle Regioni.
Le regole per il Green Pass: dalla validità alle casistiche in cui è richiesto
Il Decreto Riaperture Bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri e che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, introduce diverse modifiche, con novità, in particolare, in merito al Green Pass. Il Certificato verde, lo ricordiamo, serve per gli spostamenti - al di fuori delle motivazioni di lavoro, necessità e salute - tra Regioni arancioni o rosse, per partecipare a fiere o eventi, a determinate condizioni, e, con il Decreto di ieri, anche per partecipare ai festeggiamenti in caso di cerimonie religiose o civili (matrimoni, cresime, e così via). Può essere rilasciato, oltre che a seguito di guarigione (casistica che non riguarda le farmacie), dopo un tampone negativo, con una validità massima di 48 ore, e a seguito di vaccinazione. Proprio qui ci sono le novità introdotte dal Decreto: la validità del certificato per chi ha completato il ciclo vaccinale, fino ad ora di sei mesi, viene allungata a nove mesi dall'ultima dose ricevuta. L'altra modifica riguarda la possibilità di erogare un certificato verde anche in occasione della prima dose del vaccino: in questo caso il Green Pass avrà validità a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione del vaccino e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Per la vaccinazione con il monodose la durata sarà calcolata a partire dall'unica somministrazione effettuata e sarà appunto di nove mesi.
Le nuove fasce per le Regioni: conta anche l'occupazione di posti letto e intensive
Dal Decreto vengono introdotte poi modifiche anche ai parametri che definiscono le fasce di rischio e l'ingresso delle Regioni nei colori, secondo i criteri proposti dal Ministero della salute, superando di fatto il sistema basato su RT e rischio complessivo (i 21 parametri). Il nuovo modello, proposto dalle Regioni, cerca di tenere in considerazione l'effetto delle vaccinazioni, che dovrebbero ridurre le forme severe della malattia e i ricoveri. In particolare, "lo scenario sarà parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale o all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19". Tali parametri "determinano la collocazione delle regioni in una delle zone".
Nel dettaglio, ecco le previsioni:
a)
Zona bianca: vi appartengono le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b)
Zona gialla: il riferimento è alle regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20%;
c)
Zona arancione: si tratta delle regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;
d)
Zona rossa: sono le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40%;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30%».
Nel periodo transitorio, tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 16 giugno, verranno applicati in contemporanea sia il precedente sistema di accertamento del rischio sia il nuovo espresso dal Dispositivo. In caso di discordanza, all'esito del monitoraggio effettuato secondo i due metodi, si applicheranno le misure previste per lo scenario di rischio inferiore.
Limite orari agli spostamenti e riaperture: la nuova road map
Per quanto riguarda le altre norme, relative alle riaperture e che interessano solo le regioni in zona gialla, tra le varie misure, sono stati rivisti i limiti orari agli spostamenti, fissati ora dalle 23 alle 5. A partire dal 7 giugno, tale limite sarà a partire dalle 24, sempre fino alle 5, e dal 21 giugno verrà abolito. Nelle zone bianche, in ogni caso, non si applica. Dal primo giugno, poi, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Così come, dal 22 maggio, sempre in zona gialla, è possibile svolgere anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida, le attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali. In merito poi a feste per cerimonie civili o religiose, "dal 15 giugno, sono consentite anche al chiuso", con, tuttavia, come detto "la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19". Infine, dal primo luglio, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza.
Francesca Giani