ago12018
Insettorepellenti, dal Ministero nota su obblighi di etichettatura prodotti
I prodotti che vantano un'azione di protezione da insetti e dalle loro punture vengono commercializzati solo in seguito a una specifica autorizzazione da parte del ministero della Salute, garantita da diciture indicate in etichetta senza le quali claim, pittogrammi e immagini, non hanno valore relativamente a sicurezza ed efficacia del prodotto.
Lo specifica una nota del Ministero del 30 luglio in cui la Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, sottolinea che i prodotti che hanno un'azione di protezione dagli insetti, quali tafani, pappataci, o un'azione mirata ad allontanare gli insetti o renderli innocui nei confronti dell'uomo, "sono classificabili come prodotti repellenti e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della salute" e devono in Italia devono obbligatoriamente riportare in etichetta una delle due diciture: "Prodotto biocida (pt19) autorizzazione del ministero della salute n. it/..../00..../aut (ai sensi del reg.ue n. 528/2012)" oppure "Presidio medico chirurgico Registrazione n... del Ministero della salute (ai sensi del D.P.R. 392/1998)". La presenza del numero di autorizzazione o registrazione rilasciato dal Ministero della salute assicura che tali prodotti sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione in modo da garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto nelle condizioni di uso indicate ed autorizzate.
La presenza in etichetta di "diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività nei confronti degli insetti, senza l'indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono stati sottoposti ad una preventiva valutazione da parte del Ministero della salute relativamente alla sicurezza del prodotto e all'efficacia dell'attività di protezione dagli insetti".